consiglio-di-stato-linee-guida-anac-affidamenti-in-houseIl Consiglio di Stato, in un recente parere, ha bocciato le recenti linee guida ANAC sugli Affidamenti in House. Scopriamone le motivazioni.


Infatti, il Consiglio di Stato mediante il parere 01073/2021 avente ad oggetto “Autorità nazionale anticorruzione  – Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.», ha praticamente messo in dubbio le tesi dell’ANAC.

Scopriamone di più.

Il Consiglio di Stato boccia le linee guida ANAC sugli Affidamenti in House

Ricordiamo che l’ANAC a Settembre aveva reso note le nuove linee guida sugli Affidamenti in House, evidenziando come questi dovessero essere considerati come un’eccezione e non come la regola.

La situazione delle società in house nell’ultimo periodo e stata caratterizzata da alcune prese di posizione della magistratura amministrativa in esito alle note sentenze della corte di giustizia e corte costituzionale (Corte di giustizia – Sezione IX, ord. 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19, C-91/19 – Rieco s.p.a. – Corte Costituzionale sentenza n. 100 del 2020).

Adesso il Consiglio di Stato aggiunge un ulteriore tassello a questo puzzle.

Seguendo queste due pronunce sopra citate, anche secondo i giudici amministrativi appare confermato il vigente regime giuridico, che non sembra avere evidenziato, nell’attuale disciplina, problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all’introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo applicativo dell’obbligo motivazionale.

Ciò detto i giudici sottolineano che si tratta di un parere facoltativo, su un oggetto che non é vincolante, né di natura normativa, rientrando le Linee Guida nella regolazione flessibile ex art. 213, comma 2, del cit. d.lgs. n. 50 del 2016.

Il testo completo del Parere

A questo link il testo completo del Parere fornito dai giudici amministrativi.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it