Fruizione del Congedo Parentale: chiarimenti sulle regole per il beneficio e sulle retribuzioni relative a ogni figlio.
Il congedo parentale spetta per ciascun figlio. Si hanno quindi a disposizione, in caso di due figli ad esempio, 6 mesi per l’uno e 6 mesi per l’altro, i cui 30 gg. sono retribuiti per intero (30 per l’uno e 30 per l’altro figlio). I restanti 5 mesi, sempre per ciascun figlio, e fino al compimento dei 6 anni, sono retribuiti al 30%.
Il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata, pertanto si può alternare il congedo dell’uno al congedo dell’altro figlio sempre tenendo conto della relativa retribuzione. Non è necessario tra un periodo e l’altro il rientro in servizio.
Per una guida completa al Congedo Parentale per la Scuola potete consultare questo articolo.
La Suprema Corte con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 ha chiarito che il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro e che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché il lavoratore rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.
A differenza dei giorni della malattia del bambino, il congedo parentale non ha bisogno di alcuna giustificazione (come il caso del certificato medico che attesti la malattia del bambino), né è richiesto alcun altro accorgimento se non autocertificare la maternità/paternità e il periodo di fruizione.
Le regole sono ovviamente applicabili per tutto il comparto degli Enti Pubblici, compresi Enti Locali e comparto Scuola.