Ecco un breve approfondimento dedicato alle regole procedurali nei concorsi pubblici per le categorie protette: prove d’esame, requisiti, idoneità all’impiego e altro ancora.
La pubblica amministrazione è tenuta ad assumere persone con disabilità nella quota d’obbligo prevista dalla normativa e ad osservare precisi vincoli per effettuare le assunzioni in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.
Scopriamo dunque quali sono le regole previste per le assunzioni delle categorie protette nelle PA tramite concorso pubblico. Qui potete consultare tutte le novità nei concorsi pubblici dal 2022.
Cosa si intende per categorie protette?
Le persone con disabilità in età lavorativa (cioè che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile) e disoccupate possono essere assunte presso i datori di lavoro pubblici (non economici) purché appartenenti ad una delle seguenti categorie previste dall’art. 1 della legge n.68/99:
- invalidi civili (persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o portatrici di handicap intellettivo) con un riconoscimento di invalidità superiore al 45%;
- invalidi del lavoro (con un riconoscimento di invalidità INAIL superiore al 33%);
- non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi);
- sordi (persone colpite da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio (con minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra).
Percentuali obbligatorie di categorie protette per i datori di lavoro
Si deve anche premettere che l’art. 3 della legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, pubblici, come quelli privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori invalidi nella seguente misura:
- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
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Concorsi Pubblici: regole per le categorie protette
Ecco dunque qui di seguito alcune regole valide per le categorie protette durante le procedure concorsuali volte all’accesso al Pubblico Impiego.
Si ricorda che tutti i concorsi pubblici, compresi quelli riservati esclusivamente alle categorie protette, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale Concorsi ed esami, o sul BURC delle Regioni.
Prove di esame nei concorsi pubblici per le categorie protette
Le persone con disabilità possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi e che, a tal fine “i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”.
La persona con disabilità sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Alcune amministrazioni, in sostituzione degli ausili richiesti, prevedono l’affiancamento del candidato da parte di un tutor.
Infine il decreto legge n. 90/2014 (Decreto Semplificazioni) prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso pubblico.
Quote di riserva e passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera
Cosa si intende per quota di riserva?
La “quota di riserva” prevede che un numero di posti previsti dal concorso pubblico venga riservato agli appartenenti delle categorie protette.
Tuttavia le quote di riserva non si applicano ai concorsi per passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera come ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2006.
Secondo la Consulta le norme contenute nella legge 68/99, in tema di riserva di posti, si riferiscono alle assunzioni di persone con disabilità ai fini dell’adempimento dell’obbligo da parte dei datori di lavoro pubblici e non sono estensibili ai concorsi per passaggio di categoria e/o avanzamento di carriera.
Iscrizione alle liste del collocamento e stato di disoccupazione
L’iscrizione nell’elenco dei centri per l’impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione risultano presupposti necessari, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti.
L’art. 7 – comma 2 della legge n. 68/99, relativamente all’assunzione tramite il concorso pubblico, specifica che:
“i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”.
Tuttavia il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 50 del 2011:
- da un lato conferma che l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 68/99 costituisce presupposto ì per accedere alla riserva dei posti nelle procedure selettive e condizione per la chiamata numerica e ì nominativa
- ma specifica che, in caso di concorso, l’iscrizione alle liste del collocamento non è indispensabile per la partecipazione alla procedura selettiva, ma solo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
Di fatto, l’art. 7 della legge n. 68/99 non è mai stato modificato e molte pubbliche amministrazioni hanno continuato a prevedere, nei bandi di concorso riservati a persone con disabilità (art. 1 legge n. 68/99), l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio e quindi lo stato di disoccupazione, come requisito indispensabile per partecipare al concorso.
Infine nella direttiva n. 1/2019 della Funzione Pubblica si ribadisce che alla data di scadenza del bando, l’iscrizione nell’elenco dei centri per l’impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti.
Idoneità per l’accesso all’impiego pubblico
Infine per l’accesso all’impiego pubblico della persona con disabilità è richiesta l’idoneità specifica per singole funzioni.
L’art. 16 – comma 3 della legge 68/99 prevede che:
“salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego (art. 16 legge 68/99)”.
In alcuni concorsi pubblici riservati a persone con disabilità viene richiesto il certificato di idoneità fisica all’impiego.
Ciò non può più accadere in quanto l’art. 42 – comma 1 del Decreto Legge n. 69/2013 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono soppresse alcune certificazioni sanitarie e tra queste proprio il certificato di “idoneità fisica all’impiego” previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 3/57.
Pertanto le uniche certificazione mediche richieste possono essere:
- la certificazione attestante l’idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
- oppure la certificazione di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo