Con la nota 9 giugno 2016, n. 27267, il Ministero dell’economia e delle finanze ha fornito chiarimenti a seguito di un quesito posto dalla confederazione degli agricoltori circa l’agevolazione prevista dalla Legge di stabilità 2016 sul pagamento di Imu e Tasi in caso di immobile in comproprietà tra padre e figlio utilizzato da quest’ultimo come abitazione principale.
Con l’email in riferimento sono stati posti alcuni quesiti in ordine all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), concernenti le seguenti questioni:
– Agevolazione IMU/TASI sugli immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado e possesso derivante da assegnazione della casa coniugale
E’ stata richiamata la lettera Oa) del comma 3, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in tema di agevolazione riservata agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta, la quale richiede che il comodante non possegga in Italia altri immobili al di fuori di quello concesso in comodato ovvero possegga un solo altro immobile qualora questo rappresenti la sua abitazione principale e insista nel medesimo comune dove è ubicato l’immobile concesso in comodato.
Il legislatore ha, quindi, qualificato espressamente ai fini IMU il diritto a usare l’ex casa coniugale come diritto reale di abitazione e, quindi, l’assegnatario dell’ex casa coniugale deve essere considerato a tutti gli effetti soggetto passivo IMU al pari degli altri che rientrano nel novero dei soggetti passivi del tributo in esame, vale a dire: il proprietario nonché gli ulteriori possessori a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi e superficie.
Di conseguenza, la riduzione della base imponibile del 50 per cento trova applicazione solo nel caso in cui la casa coniugale assegnata insiste nel medesimo comune dell’unità immobiliare concessa in comodato al figlio.
– Agevolazione IMU/TASI sugli immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado e comodato tra comproprietari
Nel quesito si rappresenta che alcuni comuni sollevano obiezioni in merito al riconoscimento dell’agevolazione per i contratti di comodato stipulati da comproprietari (genitore e figli). Tale orientamento origina da una posizione espressa dall’IFEL che, in risposta una FAQ, ha inizialmente affermato che “in situazione di comproprietà fra più soggetti di un immobile il conferimento del godimento dell’intero bene ad uno solo non dovrebbe essere qualificabile come comodato, in quanto uno dei due utilizza il bene in quanto comproprietario e non comodatario. In altri termini non si realizza appieno lo schema legale del contratto di comodato, come ad esempio l ‘obbligo di restituzione del bene.“
L”IFEL ha però successivamente rivisto la propria posizione aggiungendo che “Tuttavia, non si rinvengono nella normativa particolari elementi ostativi al diritto ad usufruire dell ‘agevolazione in commento, qualora i comproprietari rispettino tutti i requisiti previsti dalla norma “.
Al riguardo, si ritiene che la fattispecie in esame si configuri come un’ipotesi di comunione di cui all’art. 1100 del codice civile in base al quale “Quando la propr ietà o altro diritto reale spetta in comune a più perso ne se il titolo o la legge non dispone diversamente si applicano le norme seguenti”. Per quanto qui di interesse, si richiama l’art. 1102 del codice civile che regola l’uso della cosa comune stabilendo, tra l’altro che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto..” e il successivo art. 1103 in forza del quale “Ciascun partecipante può … cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota “.
In allegato il testo completo della nota.