Vediamo cosa dice la legge riguardo le pause lavoro: quante ne spettano in una giornata lavorativa e se sono retribuite.
La pausa lavoro è quel periodo di tempo limitato in cui il dipendente sospende l’attività lavorativa per recuperare le energie.
La legge indica una durata minima per le pause (solitamente non retribuite), ma sulla questione possono intervenire anche i contratti collettivi, prevedendo un trattamento migliore per i dipendenti.
Vediamo allora come funzionano le pause lavoro.
Pause lavoro: tutto quello che c’è da sapere
Le pause lavoro sono disciplinate dalla legge nazionale, con le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE e dai singoli contratti collettivi di categoria.
Secondo il decreto 66/2003, ogni lavoratore che ha una giornata lavorativa, che eccede le 6 ore, ha diritto ad un intervallo per la pausa, le cui modalità e durata sono stabilite nei contratti collettivi di lavoro.
La pausa serve per recuperare le energie psicofisiche e per consumare il pasto, in modo da attenuare il “lavoro monotono e ripetitivo”.
Perciò, chi lavora più di 6 ore ha diritto ad una pausa. La durata è generalmente di 10 minuti: si tratta di un limite minimo che non può essere ridotto. I contratti collettivi, al contrario, possono allungare la pausa, ma mai ridurla.
Bisogna sottolineare, inoltre, che le astensioni dal lavoro non sono retribuite dal datore, come specificato nell’art.8 del decreto legislativo 66/2003.
Pausa caffè e pausa pranzo
Date le specifiche della legge, la cosiddetta “pausa caffè”, fatta coi colleghi, non può avere una durata maggiore di 10 minuti (a meno che non sia previsto diversamente dal contratto collettivo).
Però, in ogni posto di lavoro possono essere applicate misure più permissive dal datore di lavoro, acconsentendo a pause caffè più lunghe.
Per quanto riguarda la pausa pranzo, invece, la legge non ne fa esplicito riferimento. Al contrario dovrebbe essere prevista dai CCNL o dai contratti individuali.
Si tratta di una pausa che solitamente spezza in due la giornata lavorativa e può durare anche due ore, a seconda di come siano distribuite le 6 o le 8 ore di lavoro.
In questo caso, spetta al datore di lavoro dare le indicazioni per la fascia oraria, che solitamente si svolge nell’intervallo di tempo compreso tra le ore 13.00 alle ore 15.00.
Occorre ricordare, però, che la pausa pranzo è un diritto dei lavoratori e non può essere mai eliminata, come ricordato nella circolare n°8/2005 del Ministero del Lavoro.
Pausa videoterminalisti
La situazione è diversa per i videoterminalisti, ovvero coloro che svolgono la propria attività lavorativa, con un’attrezzatura videoterminale, per più di 20 ore a settimana.
Tenendo conto dell’art.175 del Decreto legge 81/2008, ai videoterminalisti spetta una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti trascorsi davanti al computer.
Quei 15 minuti non devono essere per forza un’astensione dal lavoro, ma si possono svolgere altre mansioni che non prevedono l’utilizzo del videoterminale.
Le attività alternative possono essere previste sia dal contratto collettivo che indicate dal datore di lavoro stesso.
Nel caso in cui non ci siano mansioni diverse dall’utilizzo del computer, quelle pause prevedranno l’astensione dal lavoro.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it