capitolatoIl Tar Molise, con sentenza 513 del 9 dicembre 2016 si è pronunciato circa la richiesta di annullamento del capitolato speciale e del disciplinare di una gara indetta da un Comune, volta all’affidamento del servizio gestione dati area economico finanziaria.

 


 

 

 

Nel dettaglio la società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata e gli atti connessi e conseguenti, ivi compreso il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune, per la omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nel fac simile di sistema relativo all’offerta economica.

 

Non può neppure opporsi che trattandosi di affidamento sottosoglia dovrebbero applicarsi i soli principi di cui all’art. 31, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, espressamente richiamato dall’art. 36, comma 1, del codice dei contratti pubblici: la richiesta di invito – RDO, predisposta dalla stazione appaltante sul MEPA, indicava espressamente che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio della “offerta economicamente più vantaggiosa”, secondo quanto espressamente indicato nella determina a contrarre n. 57 del 30.6.2016 – ove si stabilisce “che l’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D Lgs. 50/2016” – e ribadito nell’allegato disciplinare.

 

La lex specialis conteneva dunque un chiaro richiamo al criterio di aggiudicazione e allo stesso articolo 95 che, nel nuovo codice, ne compendia la disciplina anche con specifico riferimento, come si è detto, all’obbligo per l’operatore di indicare già nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

In allegato il testo della Sentenza.