I titolari di utenze elettriche per uso domestico, che intendono far presente che non dispongono di nessun televisore, né loro né di altro componente della famiglia anagrafica, devono trasmettere l’apposita comunicazione di non detenzione. La dichiarazione presentata entro lunedì 16 maggio avrà effetto per l’intero 2016. Quella prodotta successivamente, entro il 30 giugno, eviterà l’addebito del canone per il secondo semestre dell’anno.
Il modello, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviato telematicamente, direttamente o tramite intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entrate.
Ovviamente, solo chi non possiede un apparecchio televisivo può presentare la dichiarazione sostitutiva, utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito dell’Agenzia. Se non è possibile la trasmissione telematica, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere spedito, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Lo stesso modello deve essere inviato anche da coloro che hanno attivato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione e che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo. La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica – al momento – ancora intestata a un soggetto deceduto.
Invece, agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari e personale civile non residente in Italia, stranieri e appartenenti alle forze Nato di stanza nel nostro Paese, per non farsi conteggiare nella bolletta elettrica il canone tv – dal cui versamento sono esentati in virtù di convenzioni internazionali – devono inviare un diverso, specifico, modello entro il 23 maggio.
Per i dubbi più frequenti, è possibile consultare le Faq e gli esempi di compilazione pubblicati sul sito dell’Agenzia.