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Il MIT conferma l’interpretazione di Digitalpa sul calcolo della soglia di anomalia utilizzata nel software acquisti telematici.


Il decreto “Sblocca Cantieri ha introdotto nuovi metodi di calcolo per determinare la soglia di anomalia nel caso di procedure di gara con criterio del prezzo più basso.

Se la Stazione Appaltante ha indetto una procedura di gara con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, il previgente articolo 97, comma 2, del d.lgs.  50/2016, stabiliva cinque diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia, da scegliersi mediante sorteggio.

Con la modifica introdotta sono adesso previste due procedure di calcolo da applicare, rispettivamente:

  • offerte ammesse alla procedura di gara maggiori o uguali a 15(comma 2 dell’articolo 97);
  • offerte ammesse comprese tra 5 e 14 (comma 2-bis dell’articolo 97).

 

L’agevolazione, in prima battuta, è stata quindi ben accolta, ma leggendo interamente l’art. 97 c. 2 ci si è accorti che alcuni passaggi sono poco chiari.

Esso infatti dichiara che quando il numero di offerte ammesse è pari o superiore a quindici:

  1. si calcola la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse. Escludendo il 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte più alte e di quelle più basse (cosiddetto taglio delle ali). Nell’effettuare il taglio delle ali, le offerte di uguale valore di ribasso sono da considerare distintamente e se, effettuando il calcolo, sono presenti più offerte di uguale valore delle offerte da accantonare, le suddette offerte sono comunque da accantonare;
  2. si calcola, quindi, lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media dei ribassi calcolata ai sensi della lettera a);
  3. si sommano la media aritmetica e lo scarto medio dei ribassi, ottenendo così un primo valore della soglia
  4. la soglia calcolata al punto c) viene diminuita di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre decimali della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Si ottiene così la soglia di anomalia.

La DigitalPA ha deciso, dopo un’attenta valutazione che ha coinvolto il team tecnico e legale, di interpretare letteralmente quanto indicato dalla normativa, ovvero decrementare la soglia iniziale con una semplice sottrazione algebrica, di un valore pari ad una percentuale (data dal prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi) dello scarto.

Nel frattempo però, in rete, si sono diffusi vari metodi e soprattutto file contenenti esempi e i passaggi per arrivare al tanto agognato risultato. Questi file e le conseguenti interpretazioni hanno contribuito a diffondere nuova incertezza.

 

DI RECENTE IL MIT, CON UNA NOTA ESPLICATIVA, HA CHIARITO IL DUBBIO E CONFERMATO L’INTERPRETAZIONE DI DIGITALPA, GIÀ APPLICATA SUL SOFTWARE ACQUISTI TELEMATICI.

(clicca qui per leggere la  nota completa)

In sintesi, in base a questi chiarimenti l’ultimo passaggio della formula relativa al punto d) si può semplificare in questo modo:

Soglia = Ma + Sm – Sm(X1*X2/100) ovvero Ma + Sm [1 – (X1*X2/100)]

Dove Ma è la media aritmetica, Sm è lo scarto medio aritmetico e X1 e X2 sono le prime due cifre decimali della somma dei ribassi.

Sempre il MIT, in una precisazione a questa nota, (clicca qui per leggere la  nota completa) chiarisce che, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, i ribassi offerti e le medie devono essere considerati senza troncamento o arrotondamento.

Anche in questo caso, la piattaforma Acquisti Telematici aderisce alla normativa, in quanto nei calcoli eseguiti per la determinazione della soglia non prevede arrotondamenti o troncamenti.