Ecco la conclusione contenuta nel parere espresso dal ministero delle Infrastrutture n. 472/2019.
Calcolo Incentivi Tecnici negli Appalti: un Comune ha rivolto al ministero un quesito a proposito della corretta modalità di determinazione ed erogazione dell’incentivo per funzioni tecniche alla centrale unica di committenza. Centrale che, materialmente, ha espletato, per conto dell’ente, la procedura d’appalto.
Nel quesito si chiedeva, in particolare, se – al fine di stabilire l’esatta misura dell’incentivo da erogare alla centrale di committenza – l’importo da prendere in considerazione debba essere costituito dalla base d’asta “pura” oppure dall’importo complessivo contenente anche il costo di eventuali opzioni di durata del contratto quali le proroghe o rinnovi contrattuali.
Ecco la risposta che ha fornito il Ministero delle Infrastrutture.
Calcolo Incentivi Tecnici negli Appalti
Nello specifico, il Comune chiede se l’incentivo debba essere conteggiato sul solo importo posto a base di gara, come previsto dall’art. 113, comma 2, del D.L.gs 50/2016 e dalla convenzione sottoscritta con la SUA della Provincia, escludendo pertanto dal conteggio il valore dei rinnovi o proroghe che sono solo eventuali.
La risposta del Ministero verte, innanzitutto, sulla premessa che le amministrazioni aggiudicatrici possono sottoscrivere contratti o convenzioni con le Centrali di committenza di riferimento. Contratti o convenzioni che prevedano modalità specifiche per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
Ciò premesso, il Ministero sostiene che l’incentivo ai sensi del comma 2 dell’art. 113 deve essere calcolato sull’importo posto a base di gara, eventualmente aumentato degli importi previsti dalle opzioni (rinnovi o proroghe).
Ovviamente, la liquidazione aumentata degli importi relativi alle proroghe o rinnovi sarà consentita solo ove verrà attivata una delle predette opzioni.
A questo link il testo completo della Sentenza.