professionisti, ISEEÈ di oggi la risoluzione n.69/E dell’Agenzia delle Entrate che attiva il codice identificativo “73 – Contribuente”, istituito per i centri di assistenza fiscale o professionisti abilitati che, rientrando nella casistica in questione, vogliano usufruire della sanzione amministrativa agevolata secondo gli aggiornamenti del decreto legislativo sulle norme per la semplificazione (Dlgs 175/2014).
Infatti, sono soggetti a sanzione amministrativa tutti coloro che abbiano prestato assistenza fiscale, rilasciando visto di conformità, ovvero asseverazione, infedele o errata.

 

Il legislatore ha recentemente disposto che, se gli stessi soggetti rettificano entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa compiendo il relativo versamento, la somma dovuta è ridotta (articolo 13, comma 1, lettera b), Dlgs n. 472/1997).

 

Si specifica che tale rettifica può avvenire sia con comunicazione dei dati che con vera e propria dichiarazione rettificativa, l’importante è rientrare nei tempi previsti dalla norma. Dunque il versamento deve essere effettuato per mezzo del consueto F24 utilizzando il codice tributo “8925”, relativo al ravvedimento operoso, già istituito con la risoluzione 338/E del 2007.

 

Sarà dunque necessario identificare correttamente il soggetto “Contribuente” intestatario della dichiarazione dei redditi cui si riferisce l’errato visto di conformità. A questo scopo è stato istituito il codice identificativo “73” denominato “Contribuente”.

 

Occorrerà compilare un F24 per ogni singola dichiarazione o comunicazione rettificativa, dove nella sezione Contribuente devono essere riportati codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale dell’intestatario della delega di pagamento.

 

Invece nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va riportato il codice fiscale del contribuente, insieme all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “73”.