bonus-pubblicita-2018-volantini-cartaceiLe spese sostenute per la pubblicità mediante, nel bonus pubblicità 2018, con volantini cartacei rientrano nel tax credit pubblicità?


Nel perimetro applicativo del tax credit pubblicità rientrano solo gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero sui giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale o nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile (articolo 57-bis, Dl 50/2017).

 

Pertanto, non sono agevolabili le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come quelle per volantini cartacei periodici.

 

Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

 

Ricordiamo che l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha previsto un’importante agevolazione di natura fiscale, nella forma di un credito di imposta.

 

La norma, infatti, ha istituito un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente) effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

 

A questo link tutte le informazioni riguardanti il Bonus Pubblicità a partire dal 2021.