bonus-investimenti-sud-nautica-diportoArrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul bonus investimenti al Sud e, in modo particolare, per il settore della nautica da diporto.


Ai fini della disciplina contenuta nell’articolo 1, comma 98, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234, è pervenuta la precisazione contenuta  nella circolare 32/E/2022 del 21 settembre, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici a riesaminare gli eventuali atti già emessi, anche pendenti in contenzioso cosi da uniformarsi alla novella.

La cicolare dell’Agenzia delle Entrate

La circolare ha risolto un dubbio amletico sul fatto che le unità da diporto potessero essere considerate tra i beni ammissibili al credito d’imposta c.d. Bonus Mezzogiorno. Infatti, il fatto che le unità da diporto venissero considerate assimilate alle attività del settore trasporti, precludeva alla imprese di noleggio imbarcazioni di fruire dell’agevolazione.

Bonus investimenti al Sud e settore della nautica da diporto

La circolare fa chiarezza e specifica che affinché l’acquisto di un’unità da diporto sia agevolabile:

  • il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l’attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite;
  • deve essere parte integrante di un progetto di investimento finalizzato alla «creazione di un nuovo stabilimento o all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente» oppure «alla diversificazione della produzione» cosi come sancito dal regolamento UE 651 del 2014.

Si ricorda che, come precisato nella circolare n. 34/E del 2016, restano esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati «investimenti iniziali».

Pertanto, devono considerarsi in linea di principio escluse dall’agevolazione le ipotesi in cui l’acquisto delle imbarcazioni da diporto (ovvero di altri beni agevolabili) avvenga con finalità di mera sostituzione della flotta già esistente, senza generare un effetto di ampliamento della struttura produttiva esistente.

Ciò, ad esempio, si verifica in tutte quelle ipotesi in cui all’acquisto di imbarcazioni da diporto si associa l’estromissione dall’attività d’impresa di analoghi beni già utilizzati, sia quando il soggetto che effettua l’investimento proceda all’acquisto dell’imbarcazione sostitutiva nel corso del medesimo periodo d’imposta dell’estromissione.

Infine, il progetto di investimento iniziale deve essere destinato a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e (in parte) Abruzzo e si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune (cfr. circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008 e Risoluzione n. 222/E del 13 agosto 2009).

Applicando tale principio, le imbarcazioni in possesso del requisito della strumentalità e della novità, come declinati dalla circolare 34/E del 2016, devono costituire parte integrante di un’organizzazione d’impresa che rappresenti un punto di riferimento per l’attività di noleggio per nautica da diporto “radicata” in uno dei territori ammissibili al beneficio.

 


Fonte: articolo del Dott. Giuseppe Saporita - Commissione UNGDCEC Finanza agevolata e fondi europei