L’ultimo periodo del comma 115, articolo 1 della Stabilità 2016, stabilisce che “le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici”. La trasformazione in società semplice, quindi, costituisce un’alternativa all’assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci, pur avendo il legislatore previsto le medesime conseguenze in punto di agevolazioni fiscali.
Nel prosieguo si porranno sinteticamente in evidenza le caratteristiche peculiari dell’operazione di trasformazione, rinviando per il resto a quanto già detto nei precedenti interventi con riferimento all’assegnazione e alla cessione. Innanzitutto, dal punto di vista soggettivo, la trasformazione agevolata in società semplice può essere realizzata dalle medesime società legittimate a effettuare l’assegnazione (o la cessione) agevolata dei beni ai soci:
- società in nome collettivo (Snc)
- società in accomandita semplice (Sas)
- società a responsabilità limitata (Srl)
- società per azioni (Spa)
- società in accomandita per azioni (Sapa).
Tuttavia, diversamente da quanto previsto per l’assegnazione (e la cessione), è richiesto, ai fini della trasformazione agevolata, che la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni agevolabili come indicati dalla prima parte del comma 115, ovvero beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa (il riferimento tipico è alle società immobiliari di gestione).
Ai fini dell’applicazione della disposizione in commento, si ricorda che, a norma dell’articolo 73, comma 4, del Tuir, l’oggetto esclusivo o principale della società “è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.
Quanto ai profili temporali, al pari dell’assegnazione e della cessione, affinché possa essere agevolata, anche la trasformazione in società semplice deve essere realizzata entro il 30 settembre 2016. Il perfezionamento dell’operazione di trasformazione determina il verificarsi, in capo alla società, dei medesimi effetti previsti nell’ipotesi di assegnazione/cessione agevolata:
- sulla differenza tra il valore normale – oppure, facoltativamente, per gli immobili, quello catastale determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, Dpr 131/1986 – dei beni posseduti all’atto della trasformazione dalla società trasformanda e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% (ovvero 10,5%, se la società è non operativa per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti la trasformazione)
- se nel patrimonio netto della società che si trasforma sono presenti riserve in sospensione d’imposta, sull’ammontare delle stesse è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 13%
- le imposte sostitutive, se dovute, devono essere versate secondo le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’assegnazione (o la cessione) agevolata dei beni ai soci, ovvero in due rate, la prima pari al 60%, da versare entro il 30 novembre 2016, e la seconda, per il residuo 40%, da versare entro il 16 giugno 2017. Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24.
Inoltre, in base a quanto previsto dal primo periodo del comma 118, “il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva”.
Infine, l’Iva, se dovuta, si applica secondo le regole ordinarie, mentre le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa