imprese mercato ITCirca gli effetti fiscali per il socio assegnatario, con riguardo alla ipotesi dell’assegnazione agevolata, il comma 118 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 prevede che: ai soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo (norma che riguarda la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili, ndr), e da 5 a 8 dell’articolo 47 del Tuir; il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

 

Imposte indirette

 

Il comma 119 stabilisce che alle assegnazioni e alle cessioni agevolate ai soci:

 

 

  • le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà
  • le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.Stante il silenzio della norma, quindi, l’Iva, se dovuta, deve essere applicata secondo le regole ordinarie.

 

 

Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva

 

Il comma 120 disciplina i termini e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. In particolare, si prevede che le società che, secondo le disposizioni dei commi precedenti, effettuano assegnazioni o cessioni agevolate di beni ai soci, devono versare:

 

 

  • il 60% entro il 30 novembre 2016
  • il 40% entro il 16 giugno 2017.

 

 

Il versamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24, “con i criteri di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

 

Obblighi dichiarativi

 

All’interno del quadro RQ (Altre imposte) del modello Unico Sc 2016 è stata inserita la sezione XXII, specificamente dedicata all’assegnazione o cessione (agevolata) di beni ai soci. In particolare, nel rigo RQ85 va indicato l’ammontare della differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai:

 

 

  • beni immobili, in colonna 1
  • beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, in colonna 2.

 

 

In colonna 4 deve essere indicata l’imposta sostitutiva pari all’8% ovvero al 10,5% (per i soggetti considerati non operativi, i quali devono barrare anche la casella di colonna 3) della somma degli importi di colonna 1 e di colonna 2; in colonna 5 va riportato il 60% dell’imposta sostitutiva. In colonna 6 va indicato l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci. In colonna 7 va indicato l’importo dell’imposta sostitutiva, pari al 13% di colonna 6, mentre incolonna 8 va il 60% dell’imposta sostitutiva.