residenza, decadenzaL’errata applicazione dell’aliquota agevolata al 4%, anziché di quella ordinaria, non è addebitabile al venditore, ma a chi compra rendendo dichiarazione mendace.

 

In tema di Iva, nel caso in cui la cessione di una casa di abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell’agevolazione per la prima casa, all’Iva con aliquota del 4%, ai sensi del disposto del n. 21) della parte seconda della tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di quella ordinaria del 20%, l’ufficio emette l’avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta direttamente nei confronti dell’acquirente dell’immobile medesimo, in quanto l’applicazione dell’aliquota inferiore da parte del venditore dell’immobile è derivata da una dichiarazione mendace dell’acquirente, la quale istituisce – ai sensi dell’articolo 1 della nota II-bis della tariffa allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, richiamato dalla seconda parte del predetto punto n. 21) – un rapporto diretto tra l’acquirente stesso e l’Amministrazione finanziaria – cfr Cassazione n. 26259/2010; Cassazione n. 10807/2012.

 

Ordinanza n. 21908 del 27 ottobre 2015 (udienza 16 settembre 2015)

 

Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Conti Roberto Giovanni

 

Recupero maggiore Iva – Decadenza dalle agevolazioni “prima casa”