Il Consiglio di Stato, in una recente Sentenza, fornisce importanti chiarimenti in merito all’avvalimento negli Appalti e ai Codici ATECO.
La Sentenza del Consiglio di Stato esamina un caso in cui in primo grado il Tar aveva accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo di censura circa la carenza dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed economici, in quanto quelli posseduti dall’ausiliaria non corrispondevano a quelli previsti dal Disciplinare.
Scopriamo cosa hanno deciso i giudici amministrativi nel merito.
Il caso
Come evidenziato, la cooperativa che opera nell’ambito dei servizi per l’infanzia, non possedendo i requisiti in parola, è ricorsa all’avvalimento.
Tuttavia, come si evince dal combinato disposto del contratto di avvalimento, della dichiarazione di avvalimento e della visura camerale, l’ausiliaria non ha né il codice ATECO, né l’attività prevalente relativa al servizio oggetto di causa.
Essa infatti, non ha attivato il codice attività di asilo nido (88.91), bensì il codice attività 88.99 “altre attività di assistenza sociale”.
Inoltre l’attività esercitata nella citata sede non riguarda specificamente gli asili nido (ovvero un’attività rivolta esclusivamente ai bambini di età ricompresa tra 0 e 3 anni), ma genericamente “l’attività di assistenza allo studio extrascolastica, iniziative di sostegno ludico-espressivo a ragazzi in età scolare, attività teatrale, lettura, disegno, narrazione e poesia”.
Come emerge dagli elementi in atti si tratta di una struttura che non svolge asilo nido, ma solo l’attività definita di “scuola materna”.
Si tratta di attività ben diversa da quella oggetto del presente affidamento, considerato che i servizi educativi per l’infanzia sono per legge e nel vigente quadro ordinamentale articolati in modo piuttosto preciso e specifico.
Secondo la giurisprudenza attuale, ai fini del possesso del requisito di idoneità professionale, non è sufficiente la mera possibilità di esercitare in astratto un’attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell’oggetto sociale indicato nella visura camerale.
Avvalimento negli Appalti e Codici ATECO: le conclusioni del Consiglio di Stato
Si richiede infatti la necessità di una congruenza contenutistica, tendenzialmente completa:
- tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione alla Camera di Commercio
- e l’oggetto del contratto d’appalto, evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste.
Ad ogni modo, nulla cambia anche a voler considerare in luogo dei codici ATECO, i c.d. codici nomenclatore B1, B2, B3 alla luce delle norme richiamate dagli stessi codici che fanno comunque riferimento a servizi di assistenza prestati a bambini tra zero e tre anni.
Pertanto, se è vero che per aversi un “servizio analogo” non è necessario che la società svolga un servizio identico a quello previsto dal bando, bensì che ne abbia aspetti comuni appartenenti allo stesso settore dell’appalto, è altrettanto vero che nel caso di specie tali aspetti in comune non sussistono.
Il testo completo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it