È stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale numero 192 del 2024 sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata: disponibile il testo completo.
Come era stato anticipato da un comunicato stampa la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
L’interpretazione dell’articolo 116 della Costituzione
Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.
La distribuzione delle funzioni
I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.
L’esame dei ricorsi: le decisioni della Corte
La Corte ha esaminato i ricorsi presentati dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, insieme alle difese del Presidente del Consiglio dei ministri e agli interventi ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. Durante questa analisi, ha dichiarato incostituzionali alcuni aspetti della legge in esame:
- Trasferimento di materie o ambiti di materie
La Corte ha ritenuto incostituzionale la possibilità che l’intesa tra Stato e regione, seguita dalla legge di differenziazione, permetta il trasferimento generico di materie o ambiti di materie. Secondo la Corte, il trasferimento deve riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative, giustificate caso per caso, in base al principio di sussidiarietà. - Delega legislativa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
È stato giudicato illegittimo il conferimento al Governo di una delega legislativa per la determinazione dei LEP senza adeguati criteri direttivi. Questo trasferisce una decisione sostanziale nelle mani del Governo, riducendo il ruolo del Parlamento, in violazione della Costituzione. - Aggiornamento dei LEP con decreto del Presidente del Consiglio
La previsione che il Presidente del Consiglio possa aggiornare i LEP tramite decreto (dPCm) è stata considerata incostituzionale. - Procedura transitoria prevista dalla legge di bilancio 2023
La legge n. 197 del 2022 prevede l’uso di un dPCm per determinare i LEP fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi definitivi. La Corte ha ritenuto questa procedura non conforme alla Costituzione. - Modifica delle aliquote tributarie con decreto interministeriale
È stata bocciata la possibilità di modificare con decreto interministeriale le aliquote della compartecipazione ai tributi erariali per finanziare le funzioni trasferite. Questo meccanismo potrebbe favorire regioni inefficienti che, pur ricevendo risorse statali, non riescono a svolgere le funzioni trasferite. - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica
La legge prevede che le regioni destinataria della devoluzione partecipino facoltativamente, e non obbligatoriamente, agli obiettivi di finanza pubblica. La Corte ha ravvisato in ciò un indebolimento della solidarietà e dell’unità della Repubblica. - Estensione dell’art. 116, terzo comma, alle regioni a statuto speciale
La Corte ha giudicato incostituzionale l’estensione della normativa sulle autonomie differenziate alle regioni a statuto speciale. Queste ultime devono seguire le procedure previste dai loro statuti per ottenere maggiori forme di autonomia.
L’interpretazione delle altre disposizioni di legge
Oltre a dichiarare alcune norme incostituzionali, la Corte ha fornito una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni della legge, chiarendone i limiti applicativi:
- Iniziativa legislativa per la legge di differenziazione
La Corte ha stabilito che l’iniziativa legislativa per la legge di differenziazione non sia riservata esclusivamente al Governo, lasciando spazio anche ad altre iniziative. - Ruolo del Parlamento nella legge di differenziazione
La legge di differenziazione non può essere un mero atto di ratifica dell’intesa Stato-regione. Il Parlamento conserva il potere di emendamento, e in caso di modifiche sarà necessario rinegoziare l’intesa. - Predeterminazione dei LEP
La necessità di predeterminare i LEP riguarda solo alcune materie specifiche. Per quelle classificate come “no-LEP”, i trasferimenti non devono coinvolgere funzioni legate a diritti civili e sociali. - Risorse basate su costi e fabbisogni standard
Le risorse per le funzioni trasferite devono essere calcolate non sulla base della spesa storica, ma facendo riferimento a costi standard, fabbisogni e criteri di efficienza. Questo consentirà di liberare risorse per lo Stato, necessarie per coprire spese che rimangono di sua competenza. - Clausola di invarianza finanziaria
La clausola impone che, al momento della definizione dell’intesa e delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti economici e del rispetto degli obblighi europei.
Il ruolo del Parlamento
Infine la Corte precisa che spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.
La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora si censurassero con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.