agriturismo (1)La legge 96/2006 detta le norme generali del settore dell’attività agrituristica, mentre dal punto di vista tributario è previsto un regime impositivo forfettario ai fini sia delle imposte dirette sia dell’Iva.


Il presente contributo, suddiviso in più parti, è dedicato all’analisi della disciplina fiscale dell’impresa agrituristica ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nonché dei connessi adempimenti contabili. L’esame dei profili tributari, peraltro, verrà preceduto dalla descrizione degli aspetti civilistici della materia per meglio comprenderne le coordinate di base.

 

Attività agrituristica: inquadramento civilistico

 

La disciplina generale dell’agriturismo è dettata dalla legge 96/2006 che ne traccia l’impianto normativo di fondo, attribuendo (come si dirà meglio in seguito) alle regioni il compito di regolare aspetti specifici della materia. Dalla lettura della legge si deduce che due sono gli elementi caratteristici della disciplina: lo stretto collegamento con l’attività agricola e la nozione di imprenditore agricolo, da un lato, e il coinvolgimento delle regioni nella regolamentazione della materia, dall’altro.

 

Finalità della disciplina dell’agriturismo

 

Innanzitutto, il legislatore indica le finalità che stanno alla base della scelta di regolare l’attività agrituristica, rinvenendole nel sostegno all’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. Queste ultime, in particolare, sono finalizzate a:

 

 

  • tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio
  • favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali
  • favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli
  • favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita
  • recuperare il patrimonio edilizio rurale, tutelando le peculiarità paesaggistiche
  • sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche
  • promuovere la cultura rurale e l’educazione alimentare
  • favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

 

 

L’obiettivo di fondo, quindi, si presenta alquanto articolato e ambizioso, coinvolgendo non soltanto aspetti economico-imprenditoriali, ma anche sociali e ambientali.

 

Definizione di attività agrituristiche

 

Possono essere definite agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. L’attività agrituristica può essere svolta dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari anche con l’impiego di lavoratori dipendenti  a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti all’attività agrituristica sono considerati lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni, invece, è consentito solo per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

 

Rientrano nel novero delle attività agrituristiche:

 

 

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori
  • somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi Dop, Igp, Igt, Doc e Docg o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini
  • organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

 

 

Inoltre, si prevede che:

 

 

  • sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda e ottenuti attraverso lavorazioni esterne
  • possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici, o parte di essi, già esistenti nel fondo
  • i locali utilizzati a uso agrituristico sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali.

 

 

Dalla lettura delle disposizioni appena riportate si evince che l’attività agrituristica si fonda su tre aspetti essenziali:

 

 

  • deve essere svolta di un imprenditore agricolo
  • è richiesta l’utilizzazione di un’azienda agricola, non essendo sufficiente la mera proprietà o disponibilità di un fondo
  • deve sussistere un rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola, ma quest’ultima deve essere prevalente rispetto alla prima (tale condizione si verifica allorché vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall’azienda agricola e il tempo/lavoro dedicato all’attività agricola sia superiore rispetto a quello impiegato per l’attività agrituristica).

 

 

In base a quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle  seguenti  attività:

 

 

  • coltivazione del  fondo
  • selvicoltura
  • allevamento  di  animali
  • attività connesse.

 

 

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività  dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che  utilizzano, o possono utilizzare, il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

 

Inoltre, si intendono comunque connesse le attività esercitate dall’imprenditore agricolo dirette    alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività  agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e  forestale,  ovvero  di  ricezione e ospitalità come definite dalla legge.

 

Infine, si ricorda che sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico (articolo 1, comma 2, Dlgs 228/2001, come modificato dall’articolo 1, comma 8-ter, Dl 91/2017).

 

Il coinvolgimento delle regioni

 

Come già anticipato, l’attività agrituristica è regolata nei suoi aspetti di dettaglio (amministrativi, organizzativi, produttivi, igienico-sanitari) dalla legislazione regionale. In estrema sintesi, le regioni:

 

 

  • disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente utilizzato dall’imprenditore agricolo per l’esercizio di attività agrituristiche
  • tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica
  • definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività
  • stabiliscono i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche
  • disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (a tal fine possono anche organizzare specifici corsi di preparazione).

 

 

Sul rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale in materia di agriturismo si veda anche la sentenza della Corte costituzione n. 339/2007, con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge 96/2006, che, dettando prescrizioni troppo dettagliate, sono lesive delle prerogative e delle competenze delle regioni.