Che cos’è l’assegno di mantenimento figli? Da qualche mese si discute molto sull’argomento divorzio e assegni di mantenimento per le possibili novità che vuole introdurre il Ddl Pillon. Un riepilogo della normativa e una panoramica sulle possibili novità.
Gli assegni di mantenimento figli sono dei versamenti mensili, suscettibili di revisione nel tempo, che il coniuge separato deve al coniuge economicamente debole o agli eventuali figli.
È un obbligo sancito dal codice civile introdotto con la legge 54/2006 e l’art 570 del codice penale stabilisce le sanzioni per chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge. Prevede anche la reclusione fino ad un anno o una multa da 103 a 1.032 euro. Pene che si applicano a chi viola i beni del figlio minore o del coniuge o fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni.
Assegno Unico Figli da Luglio 2021: la misura “ponte” per chi non riceve benefici.
In cosa consiste l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento figli è un sostegno economico periodico a cadenza mensile, un obbligo di assistenza materiale che non si esaurisce con la separazione.
Secondo la nuova proposta normativa, in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto:
- Di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
- Ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi;
- Conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il giudice inoltre può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Un assegno di mantenimento periodico va determinato in base ai seguenti fattori:
- Le attuali esigenze del figlio;
- Il tenore di vita goduto dal figlio;
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Le risorse economiche di ciascun genitore;
- La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Figli maggiorenni
L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Come infatti ha precisato la Corte di Cassazione, l’obbligo può ritenersi cessato solo in presenza di questi casi:
- Quando sia fornita la prova che il figlio maggiorenne abbia raggiunto l’indipendenza economica, o sia stato posto nelle condizioni concrete di conseguirla;
- Se il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un atteggiamento “colposo od inerte” del figlio.
L’ art. 155-quinquies tratta le Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. Il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Per la determinazione di tale assegno occorre fare riferimento a diversi fattori, quali:
- Tenore di vita goduto dai figli che convivono con entrambi i genitori;
- Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Risorse economiche di entrambi;
- Esigenze attuali del figlio.
Cosa comprende l’assegno di mantenimento figli
Esistono spese ordinarie per il mantenimento e spese straordinarie. Le prime sono quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore che sono interamente ricomprese nell’assegno periodico di mantenimento dei figli. Le seconde invece, sono quelle che non fanno parte dell’ordinario regime di vita dei figli, sono spese imprevedibili e non sono comprese nell’assegno di mantenimento.
Come spese straordinarie il Tribunale di Milano stabilisce quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno necessarie per la prole.
L’assegno di mantenimento periodico copre tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, come: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa, l’abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell’anno, i medicinali da banco.
Ddl Pillon: quali potrebbero essere le novità?
In ambito giuridico attualmente il pagamento dell’assegno di mantenimento è in favore del coniuge con il reddito più basso (o del tutto assente), al di là del sesso.
Tutto dipende però dalle circostanze concrete e, nel caso ad esempio non esista un ampio divario tra gli stipendi percepiti tra i due coniugi, l’assegno potrebbe essere del tutto negato.
Da agosto è in corso una discussione sul cosiddetto Ddl Pillon, disegno di legge 735, che prende il nome dal senatore della lega Simone Pillon, già ideatore del Family Day. Un disegno di legge che introduce diverse modifiche proprio in materia di diritto di famiglia, separazione ed affido condiviso dei minori.
Il progetto
Il progetto è molto contestato. Il 10 novembre scorso, infatti, le associazioni per i diritti delle donne insieme ai Centri anti violenza sono scese nelle maggiori piazze italiane per protestare contro il disegno di legge. Il testo viene definito “una controriforma” e ne viene chiesto il ritiro.
Nel testo del Ddl Pillon si legge che questo progetto vuole dare attuazione al contratto di governo stipulato dalla maggioranza parlamentare. Questo prevede, con riguardo al diritto di famiglia, alcune rilevanti modifiche normative.
I criteri dettati dal contratto di governo sono sostanzialmente quattro: mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni; equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari; mantenimento in forma di retta senza automatismi; contrasto dell’alienazione genitoriale.
Il disegno di legge 735 si compone di ventiquattro articoli e prevede che le disposizioni introdotte, una volta entrate in vigore, si applichino anche ai procedimenti pendenti. Si ispira al principio della bigenitorialità perfetta e punta a riscrivere la legge del 2006 sull’affido condiviso dei figli dopo separazioni e divorzi.
Secondo questo disegno bisogna applicare il principio del mantenimento diretto, possibilmente individuando i costi standard e i capitoli di spesa.
Stesso discorso viene fatto anche in ordine ad una delle componenti più significative della contribuzione economica dei genitori alle esigenze della prole: cioè l’assegnazione della casa familiare.
Secondo il ddl, prendendo atto che il bambino potrà vivere in entrambe le case genitoriali, bisogna ripensare in modo significativo la normativa riguardante il rispetto delle norme sulla proprietà, altri diritti reali nonché contratti per l’utilizzo degli immobili.
Nel testo si fa riferimento al caso “statisticamente più frequente” di casa familiare co-intestata a entrambi i genitori. La proposta si riferisce alla regolamentazione secondo le norme sulla comunione che prevede il diritto a un corrispettivo da parte del comproprietario che utilizza il bene in via esclusiva.
Analisi degli articoli
Vediamo le principali riforme al diritto di famiglia che il ddl potrebbe introdurre.
La prima riguarda il mediatore familiare. All’articolo 1 si istituisce e regolamenta la funzione pubblica e sociale della professione del mediatore familiare, stabilendo i requisiti per l’esercizio di tale professione. È prevista in particolare di introdurre la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.
Nell’articolo 3 viene spiegato lo svolgimento della mediazione. Definisce e regolamenta il procedimento della mediazione familiare, stabilisce una durata non superiore a sei mesi, prevede l’accesso volontario delle parti, che, in qualsiasi momento, possono interromperne la partecipazione. Riguardo l’equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari, l’articolo 11 riguarda i provvedimenti concernenti i figli.
Il ddl prevede il diritto del minore al mantenimento di “un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre”. Inoltre, ha diritto a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori e trascorrere con ciascuno di loro tempi adeguati, salvo ovviamente i casi di impossibilità materiale.
Per quanto riguarda il capitolo spese, secondo questo progetto, nel piano genitoriale deve essere indicata anche la misura e la modalità con cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento diretto dei figli, sia per le spese ordinarie sia per quelle straordinarie. Attribuendo a ciascuno specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al reddito di ognuno e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Restano sempre come punti fermi la considerazione di:
- Esigenze del minore;
- Tenore di vita goduto dal figlio;
- Tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- Risorse economiche di entrambi i genitori;
- Valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Fonte: articolo di Mariangela De Pasquale