Il Consiglio di Stato, sez. V, nella Sentenza del 23.06.2016 n. 2811, si è pronunciato sul sub-procedimento di giustificazione dell’offerta anomala avvenuta durante una gara d’appalto.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. I, con la sentenza 11 settembre 2015, n. 966, aveva in precedenza rilevato, sinteticamente, che:
– le operazioni tecniche di verifica dell’anomalia dell’offerta possono essere condotte direttamente dalla stazione appaltante ovvero da apposita commissione all’uopo nominata, che può essere anche diversa dalla commissione di gara;
– se è pur vero che quando si apre il sub-procedimento di verifica dell’anomalia, la commissione ha già completato il suo compito, è, comunque, ipotizzabile una riconvocazione della stessa, nel caso in cui le giustificazioni riguardino le soluzioni tecniche adottate;
– il RUP, per espresso disposto dell’art. 88, d.lgs. n. 163-2006, e dell’art. 121, d.P.R. n. 207-2010, può delegare alla commissione la verifica dell’anomalia;
– nel caso in esame, il Presidente della commissione coincide con il RUP del procedimento di gara;
– la commissione di gara ha evidenziato, con note del 23.12.2014 in relazione al lotto 1 e lotto 2, gli elementi delle offerte presentate ritenuti incongrui, con rilievi idonei a rappresentare gli elementi specifici in base ai quali la stazione appaltante può procedere alla c.d. valutazione “facoltativa” della congruità dell’offerta;
– le conclusioni cui è giunta la stazione appaltante in sede di valutazione dell’anomalia non sono censurabili in sede giurisdizionale, non essendo rinvenibili macroscopici situazioni di arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti che soli consentono il sindacato giurisdizionale.
Secondo il Consiglio di Stato, per quanto riguarda la valutazione di anomalia, la commissione di gara ha correttamente esposto le ragioni dell’inattendibilità dell’offerta, dandone conto nelle motivazioni dell’esclusione per entrambi i lotti, evidenziandosi puntualmente che i costi indicati erano irrisori con particolare riferimento alla pulizia degli autobus che costituiva, sia economicamente che funzionalmente, come detto, l’oggetto principale del servizio da svolgersi, peraltro, con modalità del tutto diverse rispetto a quelle previste per la pulizia degli edifici e delle infrastrutture.
Deve infatti ribadirsi che la commissione di gara ha proceduto correttamente nella specie ad una valutazione separata delle offerte formulate in relazione ai due servizi richiesti (pulizia edifici e pulizia autobus + rifornimenti) che, seppure oggetto della medesima gara d’appalto, afferiscono a prestazioni non omogenee e riguardano attività con diverse modalità di svolgimento dei lavori.
All’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, è emersa la non congruità dell’offerta proposta con una motivazione, che, come è noto, non evidenziando profili di macroscopica irrazionalità, illogicità o manifesta erroneità, è insindacabile (per tutte: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 novembre 2012, n. 36).
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato che il sub-procedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta in itinere ma mira, al contrario, a verificare !a serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 settembre 2013, n. 4676; Sez. V, 2 luglio 2012, n. 3850; Sez. VI, 7 febbraio 2012, n. 636).
In allegato il testo completo della Sentenza.