appalti-sotto-soglia-consiglio-di-statoIl Consiglio di stato, Sezione V, con la sentenza n. 6160/2019, ha espresso degli importanti chiarimenti riguardanti le gare d’appalto sotto soglia. Scopriamone di più.


Appalti Sotto Soglia: il Consiglio di Stato interviene.

Con una recentissima sentenza il Consiglio di Stato ha fornito le regole per assicurare la celerità delle procedure, senza ledere il principio di massima partecipazione delle imprese e la discrezionalità delle PA.

L’articolo 36 del Codice degli Appalti

L’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lett. c) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che:

“…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: …c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.

Prevista, dunque, una prima fase, di individuazione degli operatori tramite indagine di mercato ovvero consultazione di elenco di operatori economici precedentemente costituito. E una seconda fase, di vera e propria contrattazione, nella quale sono esaminate le offerte degli operatori precedentemente invitati a partecipare.

Gli appalti sotto soglia: il Consiglio di Stato si è pronunciato

La procedura descritta si distingue, pertanto, dalle ordinarie procedure di affidamento per essere l’amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo operatore economico. Attraverso la lettera di invito individuale a presentare la sua offerta. E non, come normalmente accade, l’operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara.

La Legge stabilisce alcune limitazioni, quasi dei correttivi alla libertà decisionale della Stazione Appaltante, costituiti dal rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché, e soprattutto, del principio di rotazione.

L’unico espressamente richiamato per le procedure di gara relative ai contratti sotto soglia dal primo comma dell’art. 36 e che, per l’attuale formulazione, ha portata più ampia di quella della previgente norma. È infatti previsto che la rotazione abbia ad oggetto “gli inviti e gli affidamenti”; in altri termini, che l’alternanza tra gli operatori economici si realizzi già al momento della scelta di coloro che dovranno essere invitati a partecipare alla procedura.

Ricorre, dunque, nel sistema delineato dall’attuale codice dei contratti pubblici un adeguato bilanciamento tra potere di scelta delle amministrazioni degli operatori economici da invitare e rotazione degli inviti; l’introduzione dell’eccezione per l’operatore non invitato che sia, però, venuto a sapere della procedura e nutra interesse a prendervi parte, introdurrebbe una inevitabile distonia rispetto al descritto impianto normativo, e certo sarebbe elusa la necessaria rotazione degli operatori sin dalla fase dell’invito dei partecipanti.

Conclusioni

In conclusione, il Consiglio di Stato mette in guardia circa il rischio di eccessiva semplificazione degli affidamenti sotto soglia il quale può risolversi in un deficit di concorrenza e partecipazione. Specialmente in considerazione dell’elevata percentuale di commesse sotto soglia rispetto al complessivo numero di aggiudicazioni in Italia.

Pur comprendendo l’esigenza di dare attuazione al principio di delega che richiedeva una regolamentazione specifica per i contratti sotto soglie comunitarie e soprattutto una disciplina ispirata a criteri di massima semplificazione e celerità dei procedimenti.

A questo link il testo completo della Sentenza.