soglia sbarramento appaltiIl TAR Salerno, con la sentenza del 02.03.2016 n. 476, si pronuncia in merito al livello qualitativo delle offerte nelle procedure di gara ed alla possibilità di esclusione in caso di non superamento della soglia di sbarramento.

 

A norma di legge, difatti, si limita, come si è visto, a disporre che debba essere “appropriato” lo scarto tra la soglia e il punteggio massimo relativo all’elemento cui la soglia stessa si riferisce.

 

La giurisprudenza, in proposito, ha ammesso la censurabilità di una previsione di soglia che sia prossima al punteggio massimo (C.d.S., V, 18 novembre 2011, n. 6084): il Collegio ritiene però di escludere che una soglia fissata in corrispondenza del 71,42 % del massimo assegnabile all’offerta tecnica, come nel caso concreto, integri la condizione patologica appena detta.

 

Per quanto, infatti, una soglia simile sia sensibilmente superiore a un livello di astratta sufficienza, essa è comunque lontana dal massimo punteggio attribuibile: e la giurisprudenza in sede applicativa si è già espressa, del resto, per la possibile fissazione anche di valori del genere quali livelli di soglia, allorché ha reputato legittimi sbarramenti fissati, rispettivamente, a punti 28 su 40, pari a un valore del 70 % (VI, 16 febbraio 2010, n. 849), e a punti 45 su 60, pari al 75 % (V, 18 aprile 2012, n. 2253), facendo notare l’adeguatezza di simili soglie, finalizzate “al risultato di escludere offerte tecniche che non raggiungano un giudizio qualitativo che superi la mera sufficienza” (sentenza n. 849/2010 cit.).

 

Infine, va escluso che la clausola di sbarramento in contestazione abbia potuto snaturare la procedura dando luogo, con la sua elevatezza, a uno sbilanciamento a favore dell’elemento qualitativo, e a discapito di quello economico, incompatibile con l’impostazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006: come questo Consiglio ha già avuto modo di osservare, “la legge non impone di valutare sempre e comunque, sotto il profilo del prezzo, un’offerta che sia qualitativamente scarsa, ben potendo consentirsi alle stazioni appaltanti di non valutare offerte qualitativamente non apprezzabili, anche se convenienti sul piano economico” (sentenza n. 849/2010 cit.).

 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non comporta, infatti, che anche un’offerta rivelatasi qualitativamente insoddisfacente debba essere ineluttabilmente valutata anche sotto l’aspetto economico, in quanto questa materia soggiace alla disciplina stabilita a monte della procedura dall’Amministrazione, nelle cui facoltà discrezionali rientra la determinazione dei fattori d’incidenza dei singoli elementi dell’offerta, con il loro correlativo dosaggio in relazione alle esigenze da soddisfare, nel rispetto del principio della parità di trattamento (VI, 22 novembre 2006 n. 6835; V, 3 marzo 2004, n. 1040).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.