In una recente Sentenza la Corte di Giustizia UE si pronuncia sul principio della tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali delle imprese partecipanti alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici.
Nel caso specifico si richiedeva un parere ai giudici comunitari sull’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 1, paragrafi 3 e 5, della direttiva 89/665, e sull’articolo 21 della direttiva 2014/24.
La questione verte sul fatto dell’interpretazione di queste norme nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a comunicare a un operatore economico che ne abbia fatto richiesta tutte le informazioni contenute nella documentazione trasmessa da un concorrente, comprese le informazioni riservate in essa contenute.
Appalti: tutela delle informazioni riservate e dei segreti commerciali delle Imprese
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24:
- salvo che non sia altrimenti previsto in quest’ultima o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni
- e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55 di tale direttiva
l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.
L’articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva dispone che le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.
Di conseguenza, se l’amministrazione aggiudicatrice si interroga sulla riservatezza delle informazioni trasmesse da detto operatore, essa deve, ancor prima di adottare una decisione che autorizza l’accesso a tali informazioni a favore del richiedente, mettere l’operatore interessato in condizione di fornire elementi di prova supplementari al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di quest’ultimo.
Infatti, tenuto conto del danno che potrebbe risultare dalla comunicazione non corretta di talune informazioni ad un concorrente, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di comunicare tali informazioni ad una parte nella controversia, deve dare all’operatore economico di cui trattasi la possibilità di opporre il loro carattere riservato o di segreto commerciale.
Il testo completo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.