In un recente provvedimento firmato dal Presidente dell’Anac si fa chiarezza su omissione dei livelli di progettazione e compenso del progettista negli appalti.
Nel caso in esame l’Autorità si esprime su una segnalazione dall’OICE (Organizzazione degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti), riguardante una procedura di appalto presso una Stazione appaltante.
Nella segnalazione si fa notare che nel disciplinare di gara sono elencate alcune prestazioni oggetto dell’appalto e i relativi importi. Tuttavia, alcune prestazioni proprie della progettazione esecutiva, che dovrebbero essere considerate, non sono presenti nell’elenco.
Queste prestazioni mancanti secondo l’OICE sono importanti per il livello di progettazione esecutiva e non sono state considerate nella determinazione del compenso del progettista.
L’Amministrazione si è difesa sostenendo di aver seguito il Decreto Ministeriale per l’indicazione delle categorie di opere e di aver calcolato il compenso del progettista tenendo conto delle prestazioni effettive richieste.
I livelli di progettazione nel nuovo Codice
Occorre premettere che, all’interno del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, all’articolo 41, i livelli di progettazione hanno subito un processo di evidente semplificazione, passando da tre a due:
- progetto di fattibilità tecnico-economica
- progetto esecutivo.
In sintesi le nuove disposizioni in materia sono le seguenti:
- se l’incarico di progettazione risulta affidato anteriormente al 1° luglio, si applicano ai fini della redazione del progetto e della disciplina degli aspetti collegati, le regole dell’articolo 23 del Dlgs 50/2016;
- se è stato affidato dopo, si applicano le nuove regole dettate dall’articolo 41 del Dlgs 36/2023.
Appalti, omissione livelli progettazione e compenso del progettista
Secondo l’Autorità i parametri di remunerazione delle prestazioni del progetto definitivo sono volti a compensare i livelli di complessità e di approfondimento propri del livello definitivo, antecedente al progetto esecutivo, non potendo ricomprendere anche le prestazioni del livello progettuale successivo, che devono trovare uno specifico corrispettivo.
La fusione dei livelli di progettazione nei lavori pubblici, consentita dal codice appalti, non comporta la cancellazione del compenso da riconoscere al progettista per una prestazione riconducibile ai livelli omessi.
Quando la stazione appaltante omette i livelli di progettazione, infatti, non li sopprime ma li unifica nel livello successivo e quindi ha comunque l’onere di determinare e pubblicare l’elenco dettagliato delle prestazioni richieste ai fini del calcolo dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.
E dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve considerare tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento.
Il testo completo dell’Atto del Presidente Anac
Potete consultare qui di seguito il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it