La clausola che, negli Appalti, impone come requisito l’iscrizione al MEPA, è da considerarsi legittima oppure no?
A rispondere a questa domanda è una recente Sentenza del TAR della Puglia, 2021, n. 530.
Nello specifico, la clausola della lettera di invito a gara recita:
«Per essere ammessi, i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti […] – iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività di pulizia e sanificazione ambientale, servizi di custodia e guardiania […] – essere obbligatoriamente iscritti ed accreditati negli elenchi della Piattaforma telematica MEPA relativamente a: Attività – pulizia degli immobili e sanificazioni impianti».
Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il MEPA, Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., è un mercato digitale in cui le Amministrazioni possono acquistare beni, servizi e lavori di manutenzione offerti dai fornitori abilitati, per importi inferiori alla soglia comunitaria. (Maggiori informazioni a questo link).
Scopriamo cosa hanno deciso i giudici.
Appalti: iscrizione al MEPA non vale come requisito?
Secondo i giudici amministrativi la previsione della iscrizione del concorrente al MEPA, quale requisito necessario per comprovare il possesso di una determinata idoneità professionale, integra una clausola impositiva di un obbligo contro il diritto.
Una clausola, dunque, che vìola il sistema di qualificazione professionale previsto dall’art. 83 D. Lgs. n. 50/2016.
Come chiarito dalla recente giurisprudenza, nell’impostazione del nuovo codice degli appalti l’iscrizione camerale è assurta a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara.
Proprio con riferimento a tale iscrizione (e non già con riferimento alla iscrizione al MEPA, come invece addotto dall’Amministrazione convenuta nel provvedimento impugnato), la giurisprudenza ha riconosciuto che la sua utilità sostanziale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico.
L’iscrizione al MEPA, quindi, non surroga, né integra, il sistema di qualificazione professionale delle imprese. Per cui, risulta illegittimo ed erroneo porre a carico del concorrente un adempimento privo di copertura normativa.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it