appalti-impresa-scelta-ccnlA decidere sulla questione è stata una recentissima Sentenza del Tar della Liguria.


Secondo la Sentenza 676/2020 negli Appalti per la Pubblica Amministrazione non esiste la facoltà di sindacare sulla scelta del CCNL da applicare da parte dell’Impresa aggiudicataria.

Nella controversia in esame la ricorrente impugna gli atti di aggiudicazione della gara per la conclusione di un accordo quadro per il servizio di riparazioni ordinarie e straordinarie meccaniche di veicoli.

Appalti: la scelta del CCNL dell’Impresa non è sindacabile

Per i giudici amministrativi la discrezionalità dell’imprenditore di applicare il CCNL che preferisce è limitata soltanto dalla stretta connessione con l’oggetto dell’appalto. Senza, tuttavia, che sia possibile per l’amministrazione imporre una tipologia di CCNL.

L’art. 30, comma 4, d.lgs. 50/16 stabilisce che:

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attivita’ oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente“.

Rientra dunque nella discrezionalità della amministrazione appaltante fissare i contenuti dei servizi da affidare mediante gara.

Tuttavia non rientra nella discrezionalità dell’amministrazione appaltante anche quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro. Tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it