Il Dottor Andrea Bufarale risponde a un quesito in materia di appalti: è legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che presenta delle irregolarità tributarie?
Nei confronti di un operatore economico che ha partecipato ad una gara d’appalto indetta da questa provincia sono emerse, in fase di controllo dei requisiti, delle irregolarità tributarie per avvisi bonari notificati a dicembre 2023. L’operatore deve essere escluso dalla gara?
a cura di Andrea Bufarale
Appalti: esclusione dalla gara per irregolarità tributarie?
L’art. 80 dell’attuale Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che confluirà nell’art. 95 del nuovo codice dei contratti che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 luglio 2023, prevede al comma 4 nella sua formulazione odierna che “Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande“.
Tale fattispecie, pertanto, è stata successivamente disciplinata con il D.M. 28 settembre 2022 del Ministero dell’economia e delle finanze ad oggetto “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate“.
In quali casi avviene la violazione degli obblighi?
Secondo tale decreto, sono da considerare violazioni l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Aggiunge il successivo art. 4 che la violazione grave di cui all’art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Conclusioni
La distinzione tra violazioni gravi definitivamente accertate e non definitivamente accertate è stata, in via interpretativa, ragionevolmente tratta dalla sussistenza o meno della condizione stabilita dal terzo periodo del comma 4, dell’art. 80 del Codice, a mente del quale “Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione” con la conseguenza che rientrano nella definizione di violazioni “non definitivamente accertate” le sole violazioni ancora soggette a spontaneo pagamento e/o ad impugnazione (in termini, Cons. Stato, Sez. V, 18 luglio 2022, n. 6131; in relazione al necessario requisito della definitività dell’accertamento dell’irregolarità: Cons. Stato, V, 7 marzo 2022, n. 1633; Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8079–Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 9 dicembre 2020, n. 7789).
A seguito di quanto detto, se gli “avvisi bonari” e non di atti amministrativi definitivi, non rilevano ai fini della normativa in questione in quanto trattasi di mere comunicazioni, a titolo di collaborazione informativa e adeguamento del contribuente, con cui è informato il contribuente stesso del controllo effettuato sulla sua dichiarazione, evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]