Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 04.01.2018 n. 59, si è espressa sulla rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara d’appalto dell’assenza di una valida notificazione della cartella esattoriale.
Nel caso di specie, nel precedente grado di giudizio la ditta individuale appellata ha documentato l’assenza di una valida notifica della cartella esattoriale in data antecedente il deposito della domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, con la conseguenza che la definitività ipotizzata dall’appellante, ove non altrimenti provata, andava correttamente esclusa, come rilevato dal primo giudice.
Parte appellante deduce inoltre – invero, con formula dubitativa – che nel caso di specie sembrerebbe trattarsi di mancato versamento di imposte auto liquidate in dichiarazione dei redditi, di talché troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 2, comma 7 del d.P.R.22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi), secondo cui “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta”.
L’argomento non è conferente, ai fini della presene vertenza, poiché attiene all’individuazione di un “titolo” per la riscossione e non alla definitività (o meno) dell’accertamento della violazione fiscale, cui invece si riferisce l’art. 38, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 163 del 2006.
Quest’ultima si verifica allorché non è più esperibile un’azione giudiziaria contro l’accertamento tributario, ovvero quando è intervenuta una decisione del giudice tributario, passata in giudicato, che ne accerta la fondatezza.
Nel caso di specie, peraltro, l’odierna appellante non ha fornito alcuna dimostrazione che un precedente avviso di accertamento fosse stato notificato all’aggiudicataria dalla competente amministrazione erariale – eventualità peraltro smentita dalla controinteressata Erresse – di talché avrebbe comunque trovato applicazione il principio di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Codice del processo tributario), ai sensi del quale “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
Da ciò consegue che l’atto antecedente non notificato può essere impugnato unitamente al successivo, potendosi far valere in tale sede le questioni che si sarebbero potute far valere contro l’atto presupposto, se questo fosse stato notificato.
Il Collegio ha richiamato il precedente di Consiglio di Stato, sez. V, 05.05.2016, n. 1783, per cui “l’art.1 comma 5 del d.l. 02.03.2012, convertito in legge 26.04.2012 n. 44 (…) contiene una definizione normativa di “definitività” dell’accertamento, per la quale “costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; […] quest’ultima condizione di pagamento è data per verificata con la notifica della cartella esattoriale”.
Nella fattispecie, dunque, essendo documentata l’assenza di una valida notificazione della cartella esattoriale in data antecedente il deposito della domanda di partecipazione alla gara, la definitività della violazione va correttamente disattesa unitamente all’ipotizzata causa di esclusione dalla gara.
In allegato il testo completo della Sentenza.