“L’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti non può essere considerata alla stregua di un’irregolarità sanabile in applicazione dell’art. 46 del codice appalti e, quindi, non ne è permessa l’integrazione o la regolarizzazione postuma.” Il Consiglio di Stato, Sez. III con sentenza 15 gennaio 2014 n. 123, ha confermato gli orientamenti giurisprudenziali già emersi in precedenza. Nello caso di specie il Giudice Amministrativo ha precisato che “in ipotesi di dichiarazione mancante ed inequivocabilmente richiesta dalla legge e dagli atti di gara, l’esercizio del c.d. potere di soccorso dell’Amministrazione incontra l’invalicabile limite della par condicio, per definizione prevalente sul favor partecipationis.” Ipotesi, questa, che si è recentemente verificata nel caso di gara indetta attraverso la Centrale di Committenza Asmel Consortile da parte del Comune di Gagliato (CS): l’Autorità di Gara, infatti, ha escluso correttamente una ditta per omessa dichiarazione ex art. 38 relativa ai soggetti cessati dalla carica respingendo la successiva richiesta di integrazione avanzata dalla ditta ritenendosi inapplicabile il “soccorso istruttorio”.
FONTE: Asmecomm