L’Anac, con un ulteriore comunicato, fornisce chiarimenti sulla disciplina degli appalti o contratti nei quali possono ancora sopravvivere le regole del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2 del Codice “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’accesso e al funzionamento nonché all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall’ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 13”. La norma prevede l’istituzione di una nuova Banca Dati, gestista dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con modalità che dovranno definirsi con il medesimo Decreto che sarà adottato dal MIT, sentite A.N.AC. e AGID per l’individuazione dei dati obbligatoriamente inclusi nella e verificati tramite la citata Banca dati. La disposizione è chiaramente volta a superare l’attuale sistema AVCpass, gestito dall’A.NA.C. Ciò in conformità con lo stesso principio contenuto all’art. 1, comma 1, lettera z) della legge delega n. 11/2016, in base al quale è prevista la “riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell’offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l’accesso a un’unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell’attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all’interoperabilità”. Ciò posto, è da ritenere che la disposizione di cui all’art. 133 del nuovo Codice, nel richiamare l’art. 81, tra le norme applicabili ai settori speciali deve essere interpretato alla luce della ratio legis sottesa al contenuto della previsione del medesimo art. 81, che risente della natura di norma “programmatica” del nuovo sistema (la cui realizzazione avverrà con l’apposito DM). Ciò che consente di ritenere che l’estensione ai settori speciali riguardi il nuovo sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto ma non anche l’attuale sistema AVCpass.
Per quest’ultimo, infatti, è previsto il relativo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 81, comma 2 (cfr. art. 216, comma 13), ciò in coerenza con l’intenzione del legislatore di assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea. In base al nuovo quadro normativo vigente, tenuto conto della ratio sottesa alle previsioni dell’art. 81, commi 1 e 2, anche alla luce del criterio di delega contenuto all’art. 1, comma 1 lett. v) della legge n. 11/2016, e della finalità del regime transitorio, la Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 è da ritenersi, pertanto, ancora attuale, con la conseguenza che fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al comma 2 dell’art. 81, l’utilizzo di AVCpass dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.