Il comunicato congiunto ANAC MIT ribadisce quanto già sancito dall’art. 216 del nuovo codice degli appalti. Ma la decorrenza del 19 Aprile scorso vale anche per tutte le fasi successive a quella dell’affidamento? Ossia i contratti in corso di esecuzione affidati in data precedente seguono la norma previgente?
Valgono oggi 27/04/2016 ancora le disposizioni del D.lgs. 163/2006 (vecchio codice degli Appalti) relative all’esecuzione (consegna, sospensione, fine lavori, collaudo, subappalto, varianti) e collaudo per quei contratti pubblici di lavori affidati prima del 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (nuovo codice degli Appalti) ma che tutt’ora sono in corso di esecuzione?
Se valgono oggi le disposizioni relative all’esecuzione e collaudo del nuovo codice anche per gli affidamenti precedenti al 19/04/2016 come deve essere disciplinata ad esempio la consegna lavori dato gli art.152, 153,154,155,156 e 157 del D.p.r. 207/2010 sono stati abrogati come prevedono gli articoli 216 e 217 del D.lgs. 50/2016 (norme transitorie, di coordinamento e di abrogazione) in assenza, al momento delle linee guida ANAC che entro Luglio dovrebbero regolamentarne l’applicazione?
Ad esempio, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 6, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2016, n. 66 (rectius: decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Al fine di consentire lo svolgimento, con la più ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell’aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “6 maggio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2016”. All’articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.