In riferimento alla richiesta di accesso a «tutti i documenti relativi alla gara» formulata alla Stazione Appaltante da un progettista che si è visto segnalato all’ANAC per l’ipotesi di dichiarazione mendace, la PA, prima di riconoscere tale diritto deve verificare se sussistano in capo al soggetto le condizioni soggettive ed oggettive per la richiesta ai sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/90 e s.m. e i.
Tale ipotesi si è recentemente verificata nel caso di una procedura di gara indetta dal Comune di Roccanova mediante i servizi ASMECOMM. Il Consiglio di Stato (ex multis, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3079) ha chiarito che il diritto di accesso agli atti di gara necessita che il soggetto sia titolare «di un interesse qualificato all’accesso» non essendo ammissibile un «controllo generalizzato sull’operato della stazione appaltante ed in quanto tale non consentito dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.»
Come evidenziato dal supporto legale di Asmel Consortile «appare evidente che l’interesse soggettivo dell’istante può essere tutelato limitatamente alla propria posizione giuridica, escludendosi un “interesse diretto concreto e attuale” alla conoscenza di “tutti i documenti relativi alla gara” rispetto ai quali, gli unici soggetti titolari di un “interesse diretto, concreto ed attuale” sono i concorrenti.»
Motivo per cui, come ribadito dal RUP «così formulata, la richiesta non può essere evasa sia per motivi soggettivi, in quanto il richiedente non figura tra i “concorrenti”, sia per l’oggetto generico della richiesta stessa, riguardante “tutti i documenti relativi alla gara sopra specificata”.»
Inoltre, in riferimento alla richiesta di accesso agli atti di gara di un soggetto meramente indicato come progettista ma non figurante come “concorrente”, la stessa non può essere evasa e va rigettata per mancanza di interesse, tenuto conto che il richiedente è soggetto escluso dalla procedura in particolar modo, poi, se la richiesta si riferisce “a tutti i documenti relativi alla gara”.
Come evidenziato anche dal Consiglio di Stato (ex multis, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3079) il diritto di accesso agli atti di gara, infatti, necessita che il soggetto sia titolare «di un interesse qualificato all’accesso» non essendo ammissibile un «controllo generalizzato sull’operato della stazione appaltante ed in quanto tale non consentito dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.»
Mutatis mutandis, tale fattispecie è rinvenibile anche nella richiamata vicenda relativa ad un procedura indetta dal Comune di Roccanova, come evidenziato anche nel servizio di supporto legale fornito da Asmel Consortile su tutte le procedure indette attraverso la piattaforma Asmecomm.