Una recente sentenza del TAR dell’Emilia Romagna, la numero 510/2024 ha fornito delucidazioni sull’anomalia dell’offerta e i requisiti di partecipazione dei RTI nelle gare d’appalto.


La giurisprudenza amministrativa continua a delineare i confini di una corretta gestione delle procedure di gara, garantendo la tutela della concorrenza e la selezione delle offerte più vantaggiose per la collettività. Una recente sentenza del TAR Emilia Romagna ha evidenziato l’importanza di una rigorosa valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, nonché la necessità di verificare scrupolosamente il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI).

Il caso

Il caso ha riguardato l’annullamento di un’aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito di un ricorso presentato da un concorrente escluso.

Il ricorrente aveva contestato la scelta dell’aggiudicatario, evidenziando l’anomalia dell’offerta presentata e l’assenza dei requisiti di partecipazione da parte di alcuni componenti dell’RTI aggiudicatario.

Il tribunale amministrativo ha condiviso le ragioni del ricorrente, ritenendo che l’offerta presentata dall’aggiudicatario fosse caratterizzata da un’anomalia tale da suscitare seri dubbi sulla sua sostenibilità economica. Un’offerta eccessivamente bassa rispetto alle altre può infatti indicare la presenza di errori di calcolo, omissioni o, nei casi più gravi, l’intenzione di acquisire l’appalto a condizioni non sostenibili nel lungo periodo, a discapito della qualità del servizio erogato.

Un altro aspetto fondamentale della vicenda riguarda il mancato possesso, da parte di alcuni componenti dell’RTI aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara. In particolare, il tribunale ha rilevato che i contratti di avvalimento stipulati dall’RTI erano viziati da una clausola sospensiva che ne inficiava la validità. Tale clausola, infatti, subordinava la messa a disposizione dei requisiti richiesti al previo pagamento di un corrispettivo da parte dell’impresa che se ne avvaleva.

Anomalia dell’offerta e requisiti di partecipazione dei RTI

La decisione del tribunale amministrativo rappresenta un chiaro segnale dell’attenzione che le istituzioni giudiziarie riservano alla tutela della concorrenza leale e della trasparenza nelle procedure di gara.

Queste i principi che i giudici hanno evidenziato:

  • il principio della parità di trattamento: annullando l’aggiudicazione, il TAR ha ribadito il principio fondamentale secondo cui tutti i concorrenti devono essere posti nelle medesime condizioni di partecipazione. Un’offerta anomala o il mancato possesso dei requisiti da parte di un concorrente inficia questo principio di parità, in quanto conferisce un vantaggio indebito ad alcuni operatori economici a discapito degli altri;
  • la tutela dell’interesse pubblico: la scelta del contraente è un atto di fondamentale importanza per la pubblica amministrazione, in quanto ha ripercussioni dirette sulla qualità dei servizi erogati alla collettività. La necessità di garantire l’affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi a operatori economici seri e affidabili è un interesse pubblico primario che la giurisprudenza tutela con rigore;
  • la prevenzione delle infiltrazioni mafiose: un’attenta valutazione delle offerte e dei requisiti dei concorrenti è fondamentale anche per prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. Offerte anomale o imprese prive dei requisiti richiesti possono celare interessi criminali.

Il ruolo della stazione appaltante

La sentenza del TAR attribuisce inoltre alla stazione appaltante un ruolo centrale nella verifica della regolarità delle procedure di gara. In particolare, la stazione appaltante è tenuta a:

  • valutare con la massima attenzione l’anomalia delle offerte: la valutazione dell’anomalia non è un mero esercizio formale, ma richiede un’analisi approfondita dei dati e delle informazioni contenute nell’offerta, al fine di individuare eventuali elementi sospetti;
  • verificare scrupolosamente il possesso dei requisiti di partecipazione: la stazione appaltante deve accertare che tutti i concorrenti possiedano i requisiti richiesti dalla legge e dal bando di gara. Tale verifica deve essere effettuata sia in fase di ammissione alla gara, sia in fase di aggiudicazione;
  • motivare adeguatamente i propri provvedimenti: in caso di esclusione di un concorrente o di annullamento di una gara, la stazione appaltante è tenuta a motivare adeguatamente i propri provvedimenti, indicando le ragioni che hanno indotto alla decisione adottata.

Le conseguenze per le imprese

La sentenza ha importanti implicazioni per le imprese che intendono partecipare a gare pubbliche. In particolare, le imprese devono:

  • preparare offerte competitive ma realistiche: è fondamentale evitare di presentare offerte eccessivamente basse, che potrebbero essere considerate anomale.
  • possedere tutti i requisiti di partecipazione: è necessario verificare con attenzione che l’impresa e tutti i componenti dell’RTI possiedano i requisiti richiesti dal bando di gara.
  • attenersi alle norme sulla trasparenza: infine è imperativo rispettare le norme sulla trasparenza e sulla concorrenza, evitando comportamenti collusivi o anticompetitivi.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.