Spesso può essere difficile la convivenza fra animali e condomini. Vediamo cosa dice la legge in merito agli animali domestici in condominio.
Non è raro che si aprano delle diatribe riguardo la presenza di animali domestici in condominio: rumori molesti e ambienti sporchi o danneggiati possono essere delle conseguenze spiacevoli quando si possiedono degli animali domestici.
Ma cosa dice la legge in merito? Il condominio può vietare la presenza di animali domestici nel palazzo?
Animali domestici in condominio: la legge in merito
La coesistenza tra animali domestici e condomini spesso non è facile. Sarà capitato a tutti i proprietari di cani e gatti di essere rimproverati per rumori molesti, magari anche a tarda notte.
In merito alla materia esistono leggi in merito, come la Legge 220/120, che ha introdotto delle apposite disposizioni, in merito alla presenza di animali domestici in condominio.
La legge afferma che un condominio non può vietare la presenza e il possesso di animali domestici: cani e gatti, ad esempio, vengono considerati come parte del nucleo familiare. Quindi, un condominio non può vietare la loro presenza all’interno dello stabile, a meno di non ledere i diritti personali e individuali dei loro proprietari.
Per legge, quindi, un condominio non può vietare la presenza di animali domestici e neanche l’utilizzo degli spazi comuni, come androni, scale e ascensori.
L’unica eccezione ci sarebbe nel caso sia stata presa una decisione all’unanimità da tutti i condomini. Ma, in caso contrario, questa clausola può essere facilmente considerata nulla.
Il divieto di possesso di animali domestici in condominio può sussistere solamente se tale divieto è presente nel contratto di affitto di un appartamento, poiché il proprietario può inserire legalmente questa clausola.
Ovviamente, in questo caso, la questione riguarda solamente l’inquilino e il proprietario dell’appartamento e non il condominio.
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Animali domestici in condominio: ecco i limiti della legge
Nella Riforma del Condominio si fa riferimento all’espressione “animali domestici”, ma si tratta di un’accezione che non determina di che tipo di animale si tratti.
Sicuramente rientrano in questa categoria gatti e cani, ma ci sono vari dubbi sugli altri animali che si potrebbero tenere in casa, come conigli, furetti, serpenti e ragni.
In questo caso, appellandosi alla nebulosità legislativa, il condominio potrebbe vietare la presenza di animali “domestici”, come ragni, serpenti e iguane.
Animali che non si possono tenere in casa: cosa dice la legge.
Quali sono le regole da seguire
Fatta luce sul divieto del condominio di vietare la presenza di animali domestici, i padroni devono comunque seguire delle regole per la convivenza.
Innanzitutto, gli animali non possono circolare liberamente all’interno degli spazi comuni (androne, scale, pianerottoli o terrazze): ad esempio, i cani devono obbligatoriamente circolare tenuti da un guinzaglio, soprattutto in presenza di bambini, anziani o persone che potrebbero averne paura. Nel caso si tratti di cani aggressivi, c’è anche l’obbligo della museruola, che è riservato soprattutto ai cani che appartengono alla lista delle razze considerate “pericolose”.
La legge comprende delle regole anche per la pulizia degli spazi in comune: se gli animali dovessero sporcare le aree comuni (come il cortile o il giardino condominiale), è compito del padrone ripulire immediatamente. Proprio per questo, è consigliabile portare sempre con sé una paletta e dei sacchetti per ripulire i bisogni dell’animale.
Oltretutto, i padroni sono responsabili dei propri animali domestici, anche in caso di danni a cose e persone.
In caso di danni al condominio, soprattutto negli spazi comuni, il padrone sarà tenuto a risarcire il danno.
Nel caso, invece, di lesioni a persone o altri animali, il padrone dovrà rispondere sia economicamente che in sede penale. Citiamo, ad esempio, l’eventualità che un cane morda un condomino.
Ovviamente tutto questo non vale nel caso in cui riesca a provare che si è trattato di un evento imprevedibile.
Cosa fare in caso di rumori molesti
I proprietari, inoltre, devono garantire che i loro animali domestici non disturbino la quiete dei condomini. Nonostante l’abbaiare del cane sia un diritto esistenziale, nell’articolo 659 del Codice Penale, si afferma che, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la libertà finisce dove inizia quella degli altri: in questo caso, quindi, l’abbaiare del cane non deve superare i limiti della tollerabilità. Se il rumore supera la soglia della tollerabilità, allora diventa illecito.
Per determinare l’intollerabilità del rumore, si possono eseguire perizie e ascoltare dei testimoni.
Inoltre, il padrone è tenuto a registrare il proprio cane all’Anagrafe Canina e a provvedere con l’impianto del microchip di identificazione, oltre a dover eseguire tutte le vaccinazioni previste dalla legge.
Animali domestici in condominio: l’animale può essere allontanato?
Un condominio non può vietare la presenza e il possesso di animali, ma ci sono delle situazioni che potrebbero portare all’allontanamento dell’animale.
Come abbiamo detto, una delle regole principali da rispettare, in caso di possesso di animali domestici, è la loro igiene.
Nel caso l’animale sia lasciato molto tempo sul balcone, si potrebbe incorrere in alcuni disagi, come degli odori sgradevoli. In casi come questo, i vicini potranno ricorrere all’intervento di un giudice e richiedere l’allontanamento del cane, ma solo se la situazione è insostenibile e si ripete nel tempo.
Oltretutto, se i vicini si accorgessero che l’animale viene lasciato per troppo tempo da solo, in condizioni non idonee, il proprietario potrebbe essere denunciato per omessa custodia e venire sanzionato. Nei casi più gravi, potrebbe anche essere condannato per maltrattamento sugli animali.
Animali in condominio: cosa fare se il condominio vieta la presenza di animali
Qualsiasi disposizione del condominio, in merito al divieto di presenza di animali all’interno degli spazi comuni, può essere annullata.
Nel caso il condominio applichi una clausola, l’interessato potrà fare ricorso presso un giudice di pace, entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Il ricorso può essere fatto su carta libera e deve contenere la descrizione del problema. Inoltre bisognerà allegare la documentazione richiesta, come tutte le certificazioni mediche dell’animale e una copia della delibera impugnata.
Inoltre, se la questione non è stata inserita all’ordine del giorno nell’assemblea condominiale. In tal caso non c’è neanche la necessità di ricorrere ad un giudice, poiché la decisione è già nulla di per sé.
Infatti, la legge impone che le delibere che vanno a limitare le libertà degli animali debbano essere inserite nell’ordine del giorno, in maniera chiara e specifica. Basterà, quindi, inviare una raccomandata all’amministratore.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it