Un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i nuovi termini di inoltro delle istanze. Valide le richieste già presentate entro lo scorso 30 giugno.

I lavoratori autonomi e le imprese, con sede legale od operativa nei comuni del Centro-Nord colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, possono usufruire del credito d’imposta previsto in loro favore, a risarcimento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2014, per la ricostruzione, sostituzione o ripristino dei beni connessi all’attività svolta, distrutti, danneggiati o inagibili a causa del sisma.

Nel decreto Mef del 3 ottobre 2014, previsto dal Dl 74/2014, articolo 1, comma 9-octies e pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, le integrazioni e le modifiche al Dm 23 dicembre 2013, attuativo, quest’ultimo, della norma che ha introdotto il beneficio (articolo 67-octies del Dl 83/2013). In particolare, le modifiche riguardano i commi 1 (lettere a e b) e 2 dell’articolo 1 e l’articolo 3.

In sostanza, sono agevolabili i costi sostenuti per il ripristino o la ricostruzione dell’azienda o dellostudio professionale, a patto che i danni subiti siano stati denunciati al Comune e da questo verificati. In alternativa, sempre previa denuncia, l’interessato può inviare all’amministrazione locale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno. Inoltre, il credito d’imposta spetta in presenza dell’ordinanza di sgombero per inagibilità totale o parziale dell’immobile certificata dal Comune.

Percorso simile anche per chiedere il risarcimento di quanto speso per riacquistare o riparareattrezzature e macchinari messi fuori uso dal terremoto. Anche in questo caso, il danno va denunciato al municipio e da questo verificato, oppure, dopo la denuncia, occorre trasmettere all’autorità comunale copia della perizia giurata o asseverata attestante il danno subito.

La data del 31 dicembre diventa “buona” anche per le imprese e i professionisti dell’area che, pur non avendo diritto al risarcimento, sono tenuti a effettuare lavori di miglioramento sismico così da innalzare il livello di sicurezza degli edifici utilizzati per l’attività (articolo 3, commi 8, 8-bis e 10 del Dl 74/2012), al netto di eventuali importi ricevuti da assicurazioni o in seguito ad altre misure.

 

I vecchi crediti aspettano i nuovi

Nel frattempo, il decreto pubblicato ieri in Gazzetta dispone che l’Agenzia delle Entrate sospenda la procedura per l’attribuzione dei crediti d’imposta relativi alle istanze presentate entro il 30 giugno 2014, prevista dal provvedimento 11 aprile 2014.

Le Entrate hanno trenta giorni di tempo per stabilire, con un nuovo provvedimento, i termini di presentazione delle istanze. L’inoltro è telematico e le richieste seguono lo schema già approvato con il provvedimento dell’11 aprile.

Rimangono valide le domande presentate rispettando il vecchio termine, ovvero il 30 giugno.

L’ultimo step spetta all’Amministrazione finanziaria che, in base ai fondi stanziati e alle istanze pervenute, stabilisce, ancora con provvedimento, la percentuale massima di credito spettante a ciascun richiedente.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Anna Maria Badiali

 

 

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