accesso-pareri-porto-armiTar Latina: legittimo l’accesso ai pareri espressi dalle autorità di P.S. in materia di porto d’armi.


Le informazioni di polizia, riferibili al richiedente il rinnovo del porto di pistola per difesa personale, se oggetto di accesso documentale da parte del medesimo, al fine di tutelare i propri diritti in sede giudiziale, non possono essere ricomprese nel novero di quelle recate nell’art. 24 della Legge 241 del 1990 e neppure tra quelle elencate nell’art.3 del D.M. 415 del 10 maggio 1994, per i quali viene esplicitamente escluso, in ragione del loro contenuto e della loro preordinazione, il diritto all’accesso, sia nella forma della loro visione che in quella dell’estrazione di copie.

E’ quanto deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina con la sentenza nr. 896/2000, emessa a seguito di un giudizio promosso personalmente da un privato cittadino, il quale ricorreva al Giudice Amministrativo successivamente al concretizzarsi del silenzio rigetto da parte della Questura di Latina destinataria di una istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990, laddove non venivano resi ostensibili i documenti che esprimevano parere negativo in ordine al rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

Accesso ai pareri espressi da Polizia di Stato in materia di porto d’armi

Le motivazioni addotte dal ricorrente vertevano sulla violazione dei diritti costituzionali e dei princìpi della trasparenza amministrativa, allorché l’interesse legittimo giuridicamente rilevante era ascrivibile in concreto alla necessità improcrastinabile di adire l’autorità giudiziaria onde procedere all’impugnazione del provvedimento di diniego manifestato dalla Prefettura di Latina.

La pronuncia giurisdizionale offre un ulteriore contributo per quanto concerne le possibilità di superamento del perimetro che viene fissato dai regolamenti adottati dai singoli dicasteri, in ordine agli atti che vengono sottratti all’accesso per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, consentendo l’accesso al diretto interessato qualora debba tutelare i propri interessi in sede giudiziaria.

Il testo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Giovanni Stefanelli