cinque per mille 2016La documentazione presentata per l’ammissione al contributo vale anche per gli anni successivi a quello di iscrizione. Modifiche anche per le modalità di rendicontazione. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, che, intervenendo sul precedente Dpcm 23 aprile 2010, detta nuove disposizioni in materia di trasparenza ed efficacia nell’utilizzo della quota del 5 per mille dell’Irpef, in attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 190/2014 (Stabilità 2015).

 

Adempimenti più semplici

 

Il provvedimento stabilisce che l’iscrizione al riparto del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva sulla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo restano efficaci anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione. Pertanto, gli enti non sono più tenuti a riproporre la domanda e la dichiarazione, ma vengono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori o variazioni possono essere segnalati, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell’ente alla Dr delle Entrate competente, quella nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente. Se il rappresentante legale cambia, la dichiarazione sostitutiva perde efficacia e il nuovo rappresentante dovrà sottoscriverne un’altra, indicando la data della sua nomina e quella dell’iscrizione dell’ente al riparto del 5 per mille. Se vengono meno i requisiti necessari, il rappresentante legale deve trasmettere alla competente amministrazione la revoca dell’iscrizione. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento ai soggetti che risultano regolarmente iscritti nel 2016.

 

La “pubblicità” via web

 

Le amministrazioni che erogano gli importi del 5 per mille, entro i successivi tre mesi, devono pubblicare in un’apposita sezione del proprio sito web gli elenchi dei soggetti ai quali è stato assegnato il contributo, la data di corresponsione e il relativo importo. Inoltre, entro un mese da quando li ricevono, sono tenuti a pubblicare anche i rendiconti e le relazioni illustrative trasmessi dai beneficiari del contributo.

 

Novità anche per la rendicontazione

 

A seguito delle modifiche ora introdotte, i soggetti cui sono erogate le somme, entro un anno dalla loro ricezione, devono redigere, sullo specifico modulo messo a disposizione dall’amministrazione competente, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti chiaramente la destinazione delle somme assegnate. Inoltre, nel rendiconto vanno indicati:

 

 

  • i dati identificativi del beneficiario (denominazione sociale, codice fiscale, sede legale, indirizzo di posta elettronica, scopo dell’attività sociale) e quelli del rappresentante legale
  • l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo ricevuto
  • le spese sostenute per il funzionamento del beneficiario, comprese quelle per risorse umane e per acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci, evidenziandone la riconducibilità alle finalità istituzionali
  • le altre spese destinate ad attività direttamente riconducibili agli scopi istituzionali
  • gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali.

 

 

Sono esonerati dall’invio, a meno di espressa richiesta dell’amministrazione, gli enti che percepiscono contributi per un importo inferiore a 20mila euro. Rendiconto e relazione vanno comunque redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per dieci anni.

 

Il recupero del contributo “distolto”

 

Se si accerta che il contributo è stato impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali, la somma assegnata viene recuperata. A tal fine, il beneficiario, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione, deve riversare l’importo percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici Istat e maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.