ue-legge-deforestazione-globaleDal Parlamento UE arriva una nuova importante norma dedicata ad arginare gli effetti della crisi climatica: una nuova legge per combattere la deforestazione globale.


Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva una legge che prevede che le aziende potranno vendere nell’UE solo i prodotti il cui fornitore abbia rilasciato una dichiarazione di “diligenza dovuta” (due diligence in inglese) che attesti che il prodotto non proviene da terreni deforestati e non ha contribuito al degrado di foreste, comprese le foreste primarie insostituibili, dopo il 31 dicembre 2020.

Per contrastare i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, la normativa impone alle imprese di garantire che i prodotti venduti nell’UE non siano all’origine di deforestazione.

UE: nuova legge per combattere la deforestazione globale

Come richiesto dal Parlamento, le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti risultino conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione, anche in materia di diritti umani, e che si rispettino i diritti delle popolazioni indigene interessate.

Il Parlamento ha approvato il regolamento con 552 voti favorevoli, 44 voti contrari e 43 astensioni.

Secondo una stima dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) , tra il 1990 e il 2020, 420 milioni di ettari di foreste — un’area più grande dell’UE — sarebbero stati convertiti da foreste in terreni per uso agricolo. I consumi dell’UE sono responsabili di circa il 10% di questa deforestazione globale. Olio di palma e soia sono responsabili per oltre due terzi della deforestazione.

Nell’ottobre 2020, avvalendosi della sua prerogativa prevista dai trattati, il Parlamento ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa per porre fine alla deforestazione globale causata dall’UE. L’accordo con i paesi dell’UE sulla nuova legge è stato raggiunto il 6 dicembre 2022.

Prodotti interessati

Tra i prodotti interessati dalla nuova normativa troviamo capi di bestiame, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno, compresi i prodotti che li contengono o ne hanno una parte (ad esempio cuoio, cioccolato e mobili), come da proposta originale della Commissione. Durante i negoziati, i deputati sono riusciti a far includere anche gomma, carbone, prodotti di carta stampata e una serie di derivati dell’olio di palma.

Su richiesta del PE risulta inoltre ampliata la definizione di degrado forestale, che include ora la conversione delle foreste primarie o rigenerate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi.

Controlli basati sul rischio

La Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, come a basso rischio, rischio standard o alto rischio sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente entro 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Per i prodotti provenienti da paesi a basso rischio è prevista una procedura di diligenza dovuta semplificata. La percentuale dei controlli sugli operatori è in funzione del livello di rischio del paese: 9% per i paesi ad alto rischio, 3% per i paesi a rischio standard e 1% per i paesi a basso rischio.

Le autorità competenti dell’UE avranno accesso alle informazioni fornite dalle società, come ad esempio le coordinate di geolocalizzazione. Effettueranno inoltre controlli con strumenti di monitoraggio via satellite e analisi del DNA per verificare la provenienza dei prodotti.

Le sanzioni in caso di violazione delle nuove regole prevedono un’ammenda massima pari ad almeno il 4% del fatturato annuo totale nell’UE dell’operatore o commerciante.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it