Tutela Correttezza nelle Manifestazioni Sportive: ecco una carrellata normativa sulla materia.
La questione della sicurezza nello sport, in particolare nel calcio, è un problema estremamente sentito da alcuni decenni che resta di attualità anche alla luce di recenti casi di razzismo, violenza e discriminazione.
Per questo in Italia vengono applicate determinate regole volte alla tutela Tutela Correttezza nelle Manifestazioni Sportive.
Scopriamone di più.
Tutela Correttezza nelle Manifestazioni Sportive
Ricordiamo che la gran parte delle ipotesi di reato in materia di sport è contenuta nella Legge 13 dicembre 1989 n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
Infatti uno degli scopi di questa legge è punire chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.
Tuttavia questa legge, di base, si occupa anche di tutelare la correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive in senso stretto.
Già secondo questa legge il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di:
- coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza
- oppure coloro che, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione
- infine coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati legati anche a scommesse clandestine e reati attigui.
Questa legge è stata integrata nel 2007 da due provvedimenti:
- Decreto Legge 8 febbraio 2007, n.8. Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
- Legge 4 aprile 2007, n. 41. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
La convenzione Europea del 2020
Tramite la Legge 17 luglio 2020, n. 94, il Parlamento ha autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.
L’Italia, il 18 novembre 2020, ha ratificato tale Convenzione che è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.
Rappresenta uno strumento vincolante a livello internazionale che istituisce una cooperazione istituzionale tra tutte le parti interessate, pubbliche e private, coinvolte nell’organizzazione di eventi calcistici e di altre manifestazioni sportive e consente di approfondire la cooperazione con i partner, in particolare tra le forze di polizia dei vari Paesi.
Si basa sulle cosiddette «3 S»:
- Sicurezza (safety) per garantire che chi assiste agli incontri sia protetto mentre si reca all’evento e nella sede stessa dell’evento
- Security per impedire e sanzionare qualsiasi comportamento violento connesso agli incontri sportivi
- Servizi per consentire a tutti di godere pienamente dell’evento sportivo.
Il Comitato Permanente
Gli Stati firmatari, nei limiti delle rispettive Costituzioni, applicano le disposizioni della Convenzione a tutte le manifestazioni sportive, tenuto conto delle esigenze specifiche e del rischio di violenze o disordini da parte degli spettatori.
La Convenzione prevede anche un Comitato permanente nel Consiglio d’Europa (T-S4), con la partecipazione degli Stati parte ed anche di FIFA, UEFA, Associazione delle Leghe europee di calcio professionistico, UE, Interpol ed organizzazioni in rappresentanza dei tifosi di calcio, che sarà incaricato di monitorarne l’applicazione e inviare raccomandazioni sulle misure da adottare.
L’Unione Europea incoraggia i servizi di pubblica sicurezza e le autorità sportive a scambiarsi informazioni sui tifosi che rappresentano un rischio potenziale e a organizzare iniziative preventive. La Commissione ha sostenuto la creazione del Network Fare, un’organizzazione che unisce tutti coloro che si impegnano a combattere l’ineguaglianza e la discriminazione nel calcio.
L’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive
In Italia opera l’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell’Interno con la Legge 17 ottobre 2005, n. 210, che costituisce organo di consulenza tecnico amministrativa del Ministro dell’interno con compiti di coordinamento delle iniziative da attuare in occasione di incontri ritenuti particolarmente a rischio.
L’Osservatorio, a cui partecipa anche un componente del Dipartimento per lo Sport, svolge attività di:
- analisi (monitoraggio e studio del fenomeno della violenza e delle carenze strutturali degli impianti sportivi)
- attività propositiva (proposte normative, elaborazione di direttive, promozione di iniziative sinergicamente coordinate con gli altri soggetti interessati)
- attività documentali (rapporti annuali sull’andamento del fenomeno) attuando iniziative di prevenzione di episodi di violenza.
Il D.A.SPO.
Infine, parliamo del Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive (D.A.SPO.), regolamentato dall’inizio del 2007 da due provvedimenti che abbiamo già citato sopra:
- dal decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8,
- convertito dalla legge del 4 aprile del 2007, n. 41, la cosiddetta “legge Amato”
Questa misura risulta introdotta all’indomani dei drammatici avvenimenti che hanno portato nel febbraio del 2007 alla morte dell’Ispettore della Polizia di Stato, Filippo Raciti, al termine dell’incontro del campionato di calcio Catania – Palermo.
La misura
Il D.A.SPO. è una misura preventiva atipica che vieta al soggetto ritenuto pericoloso di poter accedere in luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive.
In particolare, la misura è applicabile a soggetti denunciati o già condannati nel corso degli ultimi cinque anni o che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Per tali soggetti, il questore può disporre il divieto di accesso:
- ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate
- nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
Il provvedimento specifico
Il provvedimento, di durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero: può essere altresì comminato dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione Europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
Ai destinatari del D.A.SPO., il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati nell’ufficio di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.
La misura può essere disposta anche dall’autorità giudiziaria con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni per un periodo da due a otto anni e la sentenza non definitiva, che dispone il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, è immediatamente esecutiva.
Il D.A.SPO. può essere, altresì, disposto in via preventiva nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Le modifiche del Decreto Sicurezza Bis
il decreto legge n. 53/2019, “decreto sicurezza-bis”, oltre a recare misure in materia di immigrazione e sicurezza pubblica, modifica leggermente la disciplina della correttezza sportiva.
L’art. 13 del decreto introduce una serie di modifiche alla legge n. 401/1989 (recante, tra l’altro, disposizioni per la “tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”). Viene anzitutto riscritta la disciplina dei presupposti del DASPO (art. 6, co. 1 l. 401/1989), accompagnata dall’aumento della durata dei divieti e delle prescrizioni, nonché dalla facoltà per il questore di applicare, congiuntamente, anche le misure di prevenzione di cui all’art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia). La disciplina del DASPO viene altresì estesa ai casi in cui i reati di violenza e resistenza di cui agli articoli 336, 337 c.p., nonché quello di lesioni personali ex art. 583-quater c.p., vengano commessi nei confronti degli arbitri e dei loro assistenti.
L’art. 14 modifica l’art. 77 del c.d. codice antimafia estendendo le ipotesi speciali di fermo al di fuori dei limiti di cui all’art. 384 c.p.p. anche a “coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.
DL Immigrazione 2020: il D.A.SPO. urbano
Ricordiamo che, tuttavia, a due anni dall’entrata in vigore del primo dei provvedimenti il Senato ha approvato il DL immigrazione, che modifica le norme in materia di immigrazione.
Tuttavia per quanto riguarda l’ordine pubblico in senso stretto (quindi anche legato agli eventi sportivi) l’unica novità di rilevo è il cosiddetto D.A.SPO. urbano.
Questo si rafforza rendendo possibile per il Questore l’applicazione del divieto di accesso nei locali pubblici pure verso i soggetti che abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi 3 anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Infine, vengono inasprite le pene per coloro che risultano coinvolti in risse, prevedendo che, se qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla medesima risulti punibile con la reclusione da 6 mesi a 6 anni.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it