Tutela Beni Culturali Ecclesiastici: come funziona nel nostro paese? Ecco alcune indicazioni sulle competenze e le linee guida sulla materia.
Si tratta di un settore molto importante della Cultura in Italia: i beni culturali ecclesiastici e d’interesse religioso costituiscono un’enorme parte del patrimonio artisticodel nostro Paese.
In Italia abbazie, monasteri, basiliche, cattedrali testimoniano due millenni di storia del cristianesimo, nella gran parte dei quali la Chiesa è stata uno dei massimi committenti di arte e architettura.
Cosa sono i Beni Ecclesiastici?
In Italia essi comprendono innanzitutto, i patrimoni artistici che hanno un particolare legame con la Chiesa di:
- pittura
- scultura
- architettura
- mosaico
- e della musica
A questi vanno aggiunti i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali.
Si tratta dunque di quei beni di proprietà della Chiesa, che li possiede a qualsiasi titolo, ma che non sono destinati al culto.
Scopriamo dunque chi si occupa di tutelare questi beni.
Normativa
La nostra Costituzione assegna alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Questa competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione abbraccia anche i beni di interesse religioso. Ma con alcune particolarità.
Nessuna deroga era, infatti, prevista dal Concordato 1929, come dimostra anche il fatto che l’art. 8 della legge 1089 del 1939 finalizzava l’accordo alle sole esigenze di culto.
Chi tutela i Beni Culturali Ecclesiastici?
Il primo testo specifico, in seguito, è stato il Concordato del 1984, dove la Santa Sede e la Repubblica italiana collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Gli organi competenti delle due Parti concordano dunque opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
In seguito si pronuncia in merito la Legge costituzionale n. 3/2001 Riforma del Titolo V, che sancisce:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusivanelle seguenti materie:
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
- tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
- valorizzazionedei beni culturali e ambientali
- e promozione e organizzazione di attività culturali.
Il Codice dei Beni Culturali
A sancire definitivamente la questione è il Codice dei Beni Culturali che ha fissato le regole definitive per i beni culturali di interesse religioso.
Pertanto, come stabilito dall’art. 9 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che si riferisce ai beni culturali d’interesse religioso, si dispone che il ministero e le regioni, per quanto di loro competenza, nell’esercizio delle loro funzioni di tutela debbano considerare nella giusta dimensione le esigenze di culto.
Il legislatore ha tenuto conto di beni appartenenti agli enti ed istituzioni non solo della Chiesa cattolica, ma anche di altre confessioni religiose.
Infine, la sintesi della collaborazione intercorsa fra Stato e Chiesa è rappresentata in modo particolare da due Intese firmate dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali:
- quella generale del 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed istituzioni ecclesiastiche;
- l’altra, del 18 aprile 2000, dedicata alla conservazione e consultazione degli archivi d’interesse storico e delle biblioteche.
Le linee guida per la tutela
In merito alla tutela specifica e in dettaglio, nel 2013 il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Pontificio Consiglio della Cultura hanno ratificato le linee guida realizzate in un Manuale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.
Secondo questo manuale, Gli Enti ecclesiastici sono tenuti a dotarsi di un inventario completo dei propri beni.
Beni Mobili
Gli Enti Ecclesiastici devono dunque provvedere all’inventariazione di tutti i beni mobili:
- rientranti nelle previsioni di tutela del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni);
- di natura religioso-artistica e di fattura moderna/contemporanea;
- non definibili beni culturali ai sensi della vigente normativa (paramenti, oggetti e suppellettili funzionali alla liturgia, etc.).
Quanto realizzato per la conoscenza del patrimonio culturale ecclesiastico trova riscontro sul web attraverso gli strumenti predisposti dall’Autorità competente.
Uno è il portale BeWeb che rappresenta l’interfaccia internet degli inventari diocesani, il cui accesso è consentitoanche al:
- cittadino, per una parte di dati informativi;
- Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, tramite credenziali riservate, per le immagini in alta definizione e i dati sensibili.
Beni Immobili
Il censimento online delle chiese (CEI-A), è aderente alla necessità di conoscenza del patrimonio ecclesiastico.
Sebbene la principale finalità sia quella di disporre di un’efficace gestione del patrimonio architettonico ecclesiastico, il censimento in corso mette a disposizione del Comando dei Carabinieri dati utili per la prevenzione e la repressione dei reati in violazione dei vincolistorici e paesaggistici.
Inoltre, in occasione di calamità naturali, la banca dati in argomento consentirà di disporre di un quadro aggiornato sull’ubicazione e lo stato degli immobili, permettendo all’Unità di Crisi e Coordinamento Regionale del MiBACT di attuare, d’intesa con le Conferenze Episcopali Regionali, le migliori misure di tutela delle aree colpite.
Beni Archivistici e Librari
Infine, èer l’elevato numero di beni sottratti e per la circostanza che quelli recuperati superano gli oggetti denunciati (i libri e i documenti d’archivio sequestrati spesso non ri-sultano da ricercare), la minaccia al patrimonio archivistico e librario merita la:
- massima attenzione e uno sforzo per un accurato censimento;
- verifica costante dei beni custoditi;
- valutazione di precise limitazioni nella consultazione e circolazione di alcuni materiali;
- predisposizione di procedure di sicurezza da parte del personale assistente in sala, per i beni di maggiore pregevolezza.
I programmi di inventariazione informatizzata degli archivi (progetto CEI-Ar) e delle biblioteche (progetto CEI-Bib), coordinati dall’UNBCE (Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana) e rivolti agli istituti culturali ecclesiastici diocesani e non diocesani, si collocano in tale direzione.
Il testo completo delle linee guida
A questo link potete consultare il documento in versione integrale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it