regolamento-comunale-sostanze-fitosanitarie-erbicidiIl Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che delinea chiaramente la competenza comunale riguardante il regolamento sulle sostanze fitosanitarie ed erbicidi.


L’Unione Europea ha adottato nel tempo diverse normative che, nelle intenzioni, volevano regolare l’uso dei pesticidi con l’obiettivo di minimizzare i rischi per la salute e l’ambiente. Tuttavia, la complessità del quadro normativo e la sua continua evoluzione possono creare confusione e difficoltà applicative.

Basti pensare a come la stessa UE, negli scorsi mesi, non abbia trovato la quadra sulla questione glifosato, prorogando implicitamente in pratica l’utilizzo di questo pesticida per altri 10 anni.

Queste difficoltà a livello nazionale spesso diventano ancora più evidenti a livello locale, motivo per la quale è stato tirato in ballo nella questione persino il Consiglio di Stato.

I giudici amministrativi, pertanto, analizzano un argomento abbastanza controverso, poiché anche a livello comunale, la regolamentazione di queste sostanze rappresenta una sfida importante, che richiede un bilanciamento tra la tutela del territorio e la sostenibilità economica delle attività agricole.

Le criticità nella gestione comunale

Le principali criticità nella gestione dei pesticidi a livello comunale includono tutta una serie di elementi che andremo qui di seguito ad analizzare.

Difficoltà di controllo e monitoraggio

L’ampia varietà di prodotti fitosanitari e modalità di utilizzo rende complesso un controllo capillare sul territorio. Le diverse tipologie di pesticidi (insetticidi, fungicidi, erbicidi), le differenti formulazioni (liquidi, solidi, granulari) e i molteplici sistemi di applicazione (irrorazione, nebulizzazione, spolvero) complicano il monitoraggio efficace.

Mancanza di risorse e competenze

I comuni spesso non dispongono delle risorse umane e tecniche adeguate per una gestione efficace del problema. La carenza di personale specializzato, come agronomi o ispettori ambientali, rende difficoltoso il controllo del rispetto delle normative, l’analisi dei rischi e l’attuazione di piani di monitoraggio. Inoltre, la mancanza di strumenti tecnologici avanzati limita la capacità di identificare e sanzionare i casi di abuso o di utilizzo improprio dei pesticidi.

Il caso specifico analizzato dai giudici amministrativi

La sentenza in esame affronta la questione se un Comune possa introdurre limitazioni all’uso di pesticidi e erbicidi sul proprio territorio. La causa del contenzioso ruota attorno alla questione se un Comune abbia il potere di limitare l’utilizzo di pesticidi e erbicidi sul proprio territorio.

Al centro della vicenda ci sono due delibere di un Comune, che introducevano divieti e restrizioni all’uso di queste sostanze.

Alcuni agricoltori hanno contestato la legittimità di queste delibere, sollevando diverse obiezioni:

  • illegittimità derivata da un referendum: i divieti sarebbero stati attuati in seguito a un referendum popolare poi annullato. Il Consiglio di Stato ha respinto questa obiezione, affermando che le delibere non erano basate sul referendum, ma su autonome valutazioni dell’amministrazione comunale.
  • incompetenza del comune: i ricorrenti sostenevano che il comune non avesse il potere di legiferare in materia di pesticidi. Il Consiglio di Stato ha però riconosciuto al comune la competenza a disciplinare l’uso dei pesticidi in via regolamentare, nel rispetto delle leggi superiori.
  • violazioni di legge: i ricorrenti lamentavano la violazione di diverse normative, tra cui la legge provinciale n. 8/2016, il decreto legislativo n. 150/2012 e il diritto UE. Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente questa obiezione, rilevando alcune violazioni:
    • il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari al di fuori delle zone colturali è stato considerato illegittimo.
    • le disposizioni sulle distanze di rispetto sono state ritenute eccessivamente restrittive.
    • il Comune ha erroneamente applicato il principio di precauzione.
  • violazione del principio di proporzionalità: i ricorrenti sostenevano che i divieti imposti dal Comune fossero sproporzionati rispetto ai rischi per la salute e l’ambiente. Il Consiglio di Stato ha accolto anche questa obiezione, rilevando che l’ente non aveva adeguatamente considerato le alternative all’uso dei pesticidi e le possibili ricadute economiche sui cittadini.

Regolamento comunale su sostanze fitosanitarie ed erbicidi: il parere del Consiglio di Stato

Nonostante emergano tutte queste criticità il Consiglio di Stato ha emesso un giudizio abbastanza netto in merito alla competenza comunale in materia di regolamenti per sostenze fitosanitarie ed erbicidi, praticamente azzerando la possibilità degli enti territoriali di poter decidere in maniera autonoma.

La decisione ribadisce infatti che i comuni non possono adottare regolamenti che impongano limitazioni generalizzate e indefinite su tali sostanze all’interno dei loro territori.

L’argomento della delega della legge statale, regionale o provinciale ai regolamenti locali, nelle aree di competenza riservata o delegata, non ha trovato riscontro nelle normative vigenti. L’autorità giuridica ha precisato che solo in circoscritte situazioni, esplicitamente definite dalla cornice normativa comunitaria, statale e provinciale, è consentito un intervento comunale. Questo intervento, tuttavia, non si estende alla possibilità di stabilire disposizioni generali che derogano dalle regole di utilizzo e distanziamento.

L’adozione di regolamenti locali non può basarsi sul principio di precauzione derivante dalla legislazione europea o nazionale, poiché il diritto dell’Unione Europea regola già l’autorizzazione, la commercializzazione e l’uso di tali sostanze. Un divieto indiscriminato di determinati prodotti fitosanitari costituirebbe una norma nazionale contraria al diritto dell’UE, che già impone, secondo i giudici amministrativi, un elevato livello di tutela della salute umana e ambientale.

La sentenza del Consiglio di Stato richiama in particolare la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, in particolare il principio del primato del diritto dell’Unione. Questo principio stabilisce che le norme dell’Unione Europea prevalgono sulle leggi nazionali, obbligando le autorità a non tener conto di normative nazionali contrastanti.

Pertanto, le autorità locali non possono unilateralmente eludere l’efficacia delle autorizzazioni delle sostanze attive stabilite dai regolamenti dell’Unione Europea.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it