prodotti-contrastare-diffusione-covid-19Ecco alcune indicazioni utili concernenti i prodotti per contrastare la diffusione dell’emergenza dovuta al Covid-19.


Come oramai risaputo nell’ambito dell’emergenza sanitaria in corso contribuiscono al mantenimento di una buona qualità dell’aria e al benessere dei lavoratori

  • l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale
  • il mantenimento della distanza di un metro fra le persone
  • tossire e starnutire coprendo naso e bocca usando fazzoletti o nella piega del gomito
  • lavare le mani con acqua e sapone o gel idroalcolico.

Occorre dire che in merito ai dispositivi di protezione individuale molto è stato detto. Tuttavia servono ancora alcune indicazioni.

Infatti per le Imprese sono state messe a disposizioni novità in merito sul MePA (grazie anche alle misure del cosiddetto Decreto Rilancio). Ma occorre seguire anche delle procedure specifiche a priori per la validazione dei dispositivi in questione.

I prodotti per contrastare la diffusione del Covid-19 sul MePA

Per completare la gamma delle attrezzature utili a contrastare la diffusione del virus Covid-19, è stata ampliata l’offerta merceologica della categoria Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica del bando Beni del Mercato Elettronico della P.A. con l’inserimento di nuovi codici CPV negoziabili.

Le imprese possono, quindi, offrire sul MePA apparecchiature per purificare, sanificare e disinfettare superfici, attrezzature, apparecchiature e ambienti di lavoro. I beni riferiti ai nuovi CPV possono essere venduti alle P.A. esclusivamente a seguito di una Richiesta di Offerta – RDO – o di una trattativa diretta.

Le apparecchiature introdotte si affiancano ad altri beni, utili a contenere l’emergenza sanitaria, già presenti nelle seguenti categorie:

  • Forniture specifiche per la Sanità, tra cui ad esempio:
    • apparecchiature elettromedicali di varie tipologie, tra cui defibrillatori, ecotomografi, etc.
    • e le apparecchiature per la ventilazione assistita
    • pulsossimetri
    • e i letti per terapia intensiva e rianimazione
    • circuiti respiratori per anestesia e rianimazione
    • e i dispositivi per ventilazione non invasiva e per intubazione
    • mascherine chirurgiche, guanti, camici, calzari e copriscarpe
    • e le borse, valigie e contenitori per il trasporto di campioni biologici
    • termometri a infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea
    • infine i kit per anestesia
  • Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica, tra cui ad esempio:
    • vetrini, pipette e provette
    • e i prodotti chimici
    • antisettici e disinfettanti (alcool etilico)
    • infine i reagenti IVD
  • Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza / difesa, tra cui ad esempio:
    • protettori oculari
    • e i guanti
    • infine gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ivi comprese mascherine ffp2 e ffp3
  • Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti, tra cui ad esempio:
    • guanti monouso
    • e i detergenti
    • infine i disinfettanti e sanificanti

Validazione in deroga dei Dispositivi

Ma attenzione: i dispositivi che in seguito verranno messi a disposizione sul MePA devono in primo luogo seguire una procedura di validazione stabilita dall’INAIL.

Infatti l’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Dunque si tratta per l’Inail di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie. L’Istituto infatti  collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile.

La deroga inoltre riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.

Pertanto terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario. E i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

Infine, in considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nella tabella qui sotto.

LA TABELLA

 

PROTEZIONE DISPOSITIVO NORMA
Protezione occhi Occhiali (DPI II cat.) UNI EN 166:2004
Protezione occhi Occhiali a maschera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004
Protezione occhi e mucose Visiera (DPI III cat.) UNI EN 166:2004
Protezione vie respiratorie Semimaschera filtrante UNI EN 149:2009
Protezione vie respiratorie Semimaschera e quarti di maschera UNI EN 140:2000
Protezione vie respiratorie Maschere intere UNI EN 136:2000
Protezione corpo Indumenti di protezione (DPI III cat) UNI EN 14126:2004
e UNI EN13688:2013
Protezione mani Guanti monouso (DPI III cat) UNI EN 420:2010
e UNI EN ISO 374-5:2017
UNI EN ISO 374-2:2020
e UNI EN 455

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it