Qual è il valore corretto di un risarcimento, come va calcolato e quali sono le informazioni a cui fare riferimento? Fa differenza se un’auto usata danneggiata in un incidente stradale risulta nuova o ha un alto valore oppure se vecchia ed ha un basso valore?
Il risarcimento accordato ad un’auto danneggiata può risultare superiore al valore della singola auto usata ed anche al prezzo al quale acquistata se usata. Per calcolare il giusto risarcimento vanno considerati molti elementi, uno dei quali è anche composto dal valore di mercato del mezzo coinvolto nell’incidente.
In aggiunta è importante ricordare come Il diritto al risarcimento nasca con il danno subito, non con la riparazione del mezzo. Si può, dunque, chiedere il risarcimento a prescindere dalle sorti dell’auto sia che venga riparata, venduta o che rimanga incidentata, ad esempio.
L’unica vera regola riguarda la fondamentale importanza che risiede nel documentare passo dopo passo il danno, includendo perizie, preventivi e tutto quanto possa essere utile a sostenere le dichiarazioni e le richieste del danneggiato.
La sentenza del Tribunale di Foggia
La questione nella sua vasta complessità è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale di Foggia, la n. 403 del 25 febbraio 2025, che ha fornito chiarimenti importanti, rimanendo sul solco di quanto affermato dalla Cassazione.
Nello specifico la sentenza ha riguardato un sinistro che ha visto danneggiata una Mercedes usata acquistata circa tre settimane prima. L’auto è stata coinvolta in un incidente stradale, per il quale il proprietario ha chiesto il risarcimento dei danni. Il Giudice di Pace gli ha riconosciuto un risarcimento di quasi 6.800 euro, basandosi sulla stima di un Consulente Tecnico d’Ufficio definito in acronimo CTU pur avendo il proprietario pagato l’auto solo pochi mesi prima la cifra di 5.200 euro. La controparte a questo punto ha fatto appello, sostenendo che il risarcimento fosse eccessivo, superiore appunto al valore stesso dell’auto.
Nulla di fatto però, poiché il Tribunale di Foggia ha confermato la decisione presa dal Giudice di Pace, affermando testualmente “che il prezzo d’acquisto di un’auto usata non è sempre un parametro vincolante per determinare il risarcimento. Questo perché il prezzo d’acquisto può essere influenzato da fattori soggettivi e personali” come sconti, permute, vendite di favore, etc.
Il Tribunale ha confermato con la sentenza che il prezzo d’acquisto di un’auto usata non risulta il parametro ‘asssoluto’ né quello da ritenersi sempre corretto per calcolare il risarcimento, quali i criteri da seguire e come si determina il valore reale del danno subìto. Come abbiamo accennato il valore corretto si ricava incrociando insieme una serie di varianti vediamoli insieme.
Danni, incidenti e risarcimenti: il vademecum
Alla base delle valutazione deve esserci il valore di mercato dell’auto al momento del sinistro. Quando si ‘costruisce’ questo dato si deve partire dal valore medio commerciale cioè quanto varrebbe/costerebbe l’auto, in condizioni normali, sul mercato dell’usato. Altro parametro fondamentale quello che ci dice quanti anni ha l’auto, ma per avere un valore rispondente il più possibile alla realtà il valore si stabilisce oltre che dall’età anche dai km percorsi e ovviamente dal numero di proprietari chilometraggio dell’auto.
È utile inoltre avere abbastanza chiaro il costo dei ricambi e dei materiali, i pezzi di ricambio e i materiali necessari per eventuali riparazioni. È importante rendersi anche conto di quanto lavoro e a volte anche soldi ci potrebbe portare via tenere il mezzo fermo, quale il cui costo del mancato utilizzo dell’auto durante il periodo di riparazione.
Il valore
Sono questi gli stessi elementi da prendere in esame, riferimento dei consulenti tecnici, che concorrono a stabilire quale sia per valore per il Consulente CTU, il valore dell’auto. La perizia presentata dal CTU è il risultato di attente ricerche di mercato svolta attivamente presso rivenditori di auto usate oltre che sui principali siti web del settore che gli permette di stabilire un valore oggettivo dell’auto.
Danno antieconomico
In caso di “danno antieconomico“, laddove il prezzo da pagare all’officina per le riparazioni sia superiore al valore stesso dell’auto prima del sinistro, attenzione poiché Il principio fissato dal nostro ordinamento è che il risarcimento non possa mai superare il danno, per evitare che si risolverebbe in un lucro per il danneggiato.
Ma anche questa regola ha un’eccezione che troviamo dettagliata sempre in un pronunciamento della Cassazione che ha affermato come, quando il risarcimento supera di poco il valore del mezzo, allora si accorda in modo pieno.
Un’auto che vale 5.000 euro impegna una riparazione dal costo di 6.000 euro, il risarcimento potrà essere totale e quindi il proprietario del mezzo riceverà 6.000 euro. Diversamente accade quando il costo della riparazione supera di molto il valore di mercato del veicolo. In questo caso l’importo del risarcimento sarà allineato a quest’ultimo parametro.
Il principio dell’integralità del risarcimento
Il Tribunale ha chiarito che il principio fondamentale che muove le proprie valutazioni, alla base di propri pronunciamenti è quello ‘dell’integralità del risarcimento’. In parole povere secondo questo principio è palese come il risarcimento debba intervenire a coprire *tutto* il danno subito, riportando il danneggiato nella situazione in cui si troverebbe se l’incidente non fosse mai avvenuto. In questo contesto il dato che ha visto il proprietario economicamente scaltro nell’acquistare l’auto a un prezzo inferiore non cambia nella sostanza la cifra finale che consta del danno subito corrisponde al valore di mercato dell’auto e ai costi di riparazione, comprensivi di iva, poiché il consumatore finale non è in grado di recuperarla né di scaricarla, si configura quindi come un puro costo.
Possibilità di disporre del bene
Altro elemento fondamentale è comprendere cosa accade se si possa disporre liberamente dell’auto in oggetto. Nel caso specifico, il proprietario aveva rottamato l’auto. Il Tribunale ha precisato che questo non influisce sul diritto al risarcimento, che è basato sul danno subito, non sulla riparazione effettiva. L’importante è che ci siano “evidenze concrete” del danno, come la perizia del CTU.