Il commento a una sentenza della Cassazione, curato dal Dott. Marcello Lupoli analizza le condizioni per la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie ai dirigenti.
L’indennità sostitutiva non spetta ai dirigenti che non abbiano fruito delle ferie maturate allorquando, avendo il potere di autodeterminare le stesse, non abbiano fatto richiesta di fruizione, a meno che le esigenze di servizio e la sussistenza di notevoli scoperture d’organico nella struttura abbiano precluso la possibilità di fruirne. Diversamente, i dirigenti che non abbiano il potere di autodeterminazione del proprio periodo di ferie, qualora non usufruiscano del periodo di riposo, hanno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, secondo i principi giurisprudenziali consolidati e senza essere tenuti a provare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione.
È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27496.
Il caso
Agli “ermellini” è stato sottoposto il ricorso proposto da un’azienda sanitaria locale finalizzato alla cassazione della sentenza resa dalla corte territoriale competente, che aveva respinto il gravame interposto dalla stessa azienda sanitaria nei confronti della pronuncia resa dal giudice di prime cure, con la quale era stata accolta la domanda – con riconoscimento di un’indennità sostitutiva delle ferie non godute – di un ex medico dipendente della suddetta azienda, il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, vantava un cospicuo numero di giorni di ferie non fruiti, nonostante avesse chiesto in precedenza di poter fruire delle stesse.
In particolare, la Corte territoriale, disattendendo il gravame avanzato dall’azienda sanitaria, ha ritenuto provati il fatto che l’appellato non avesse la possibilità di fruire in autonomia decisionale le ferie a disposizione – risultando sottoposto ai vertici aziendali in quanto dirigente di primo livello – nonché l’ulteriore circostanza che solo in prossimità del pensionamento di quest’ultimo, e quindi tardivamente, l’azienda si fosse attivata per cercare di far recuperare all’interessato il maggior numero di ferie possibile.
Il giudice del gravame, inoltre, nel far presente che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva avrebbe postulato la prova del fatto che il datore avesse adeguatamente sollecitato il lavoratore in tempo utile a godere delle ferie medesme, aveva osservato che nella fattispecie concreta tale prova era mancata, avendo invece l’appellante ritenuto erroneamente che la prova medesima incombesse sul lavoratore.
I giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato inammissibili i motivi di censura loro sottoposti dall’azienda sanitaria e, conseguentemente, hanno ritenuto immune da vizi la decisione impugnata.
In disparte il dettaglio dei motivi di doglianza formulati dalla parte ricorrente, l’ordinanza de qua offre il destro per una ricognizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia.
La corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie ai dirigenti: le condizioni
Ed invero – dopo aver rammentato che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore – a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro – e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro” – i supremi giudici di legittimità hanno evidenziato che “grava su quest’ultimo l’onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9993 del 2024; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 9982 del 12/04/2024; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 2023; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 29844 del 12/10/2022; Cass. Sez. L – Sentenza n. 21780 del 08/07/2022; Cass. Sez. L – Sentenza n. 18140 del 06/06/2022; Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020), secondo un meccanismo che questa Corte ha ricondotto all’istituto della mora credendi del lavoratore (Cass. Sez. L – Sentenza n. 2496 del 01/02/2018)”.
I riferimenti giurisprudenziali
Al riguardo, nel dictum in disamina, richiamandosi un precedente arresto giurisprudenziale (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022), viene ricordato che “la normativa nazionale deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”. È indubbio che l’approdo nomofilattico cui è pervenuta la suprema Corte di cassazione è anche il portato delle chiare indicazioni sopra accennate recate dalla Corte di Giustizia U.E.
Infine – come dianzi anticipato– la Corte ha ricordato il proprio orientamento affermato nella materia che ne occupa, operando un distinguo di fattispecie.
Conclusioni dei giudici
Ed invero, mentre “l’indennità sostitutiva non spetta al lavoratore che, avendo il potere di autodeterminare le proprie ferie, non ne abbia fatto richiesta (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 6262 del 24/02/2022) – trovando comunque questo principio un limite nell’ipotesi in cui le esigenze di servizio e la sussistenza di notevoli scoperture d’organico nella struttura precludano la possibilità per il responsabile di fruire delle ferie (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 13613 del 02/07/2020) – per contro, il dirigente, che non abbia il potere di autodeterminazione incondizionata del proprio periodo di ferie, qualora non usufruisca del periodo di riposo annuale, ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, senza essere tenuto a provare la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 31175 del 02/11/2021)”.
Il testo della sentenza
Fonte: articolo del Dott. Marcello Lupoli - Dirigente Pa