In questo breve approfondimento scopriamo a chi tocca il pagamento della TARI: negli appartamenti in affitto è a carico del proprietario di casa o del suo inquilino?


La TARI è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per il 2014, quale tributo facente parte dell’imposta unica comunale (IUC), insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI).  A partire dal 2014 la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi precedentemente chiamato TARES, che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e la TASI che ne era parte. Ancora in vigore l’IMU, come normata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI gli altri due tributi che componevano la IUC, contenute nella legge n. 147 del 2013.

Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione dei Consigli Comunali sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, e sono definite ‘propedeutiche’ alla votazione dello stesso documento di programmazione economica, vanno cioè approvate prima del documento generale di programmazione economica. La base per decidere l’entità del pagamento è rappresentata dal costo che viene individuato dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio Comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

La TARI, è quindi un Tributo, una tassa, ma può eventualmente trasformarsi in una tariffa avente natura di corrispettivo, come delineato dall’art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013, nei comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ne abbiano chiari e documentati i costi.

Chi è tenuto al pagamento della Tari: il proprietario di casa o l’inquilino?

Chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti, purché siano potenzialmente in grado di produrre rifiuti urbani è tenuto a pagare la TARI. Sono escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree non operative, e le aree comuni condominiali purché non siano occupate o detenute in via esclusiva. Anche un inquilino può essere ritenuto “possessore” seppur temporaneo, anche chi prenda in affitto un appartamento sarà tenuto a versare la TARI. In caso di più coinquilini, la Tari va comunque pagata una sola volta, in parti uguali se si occupano le stesse superfici abitative e comunque si è tenuti in solido all’adempimento, vale a dire se uno di questi non paga, il Comune può richiedere l’intero importo della tassa agli altri.

Normalmente nei contratti di locazione è chiarito a chi spetta l’onere del pagamento, ma anche se non ve ne fosse fatto alcun accenno nel contratto, chi prende in affitto un immobile è tenuto per legge a versare la tassa sulla spazzatura purchè la durata del suo contratto di locazione superi i 6 mesi nel corso dello stesso anno solare. Caso quest’ultimo, nel quale l’intestatario della tassa sui rifiuti resta il locatore che potrà pretendere il rimborso dall’inquilino.  Nei rari casi di utilizzi inferiori a 6 mesi ma non di carattere temporaneo come potrebbe accadere con lunghe locazioni che però iniziano nella seconda metà dell’anno, la TARI è dovuta dall’utilizzatore per tutta la durata della detenzione, dovranno quindi essere pagate solo le mensilità residue sull’anno.

Pagamento anche se la casa non è occupata

La TARI si deve pagare anche per un’abitazione non occupata, che non produce rifiuti, in questo caso a dovere il pagamento è il proprietario. Se non vi sono però utenze allacciate alla rete, acqua e/o elettricità, si può chiedere al proprio comune di residenza l’esenzione, che valuterà in base al regolamento Comunale in vigore. Un’altra parte della normativa che non conoscono in molti, o che trascurano, che invece può divenire problematica se trascurata, è il fatto che alla Tari sia necessario iscriversi, ciò non avviene automaticamente.  A tal fine il conduttore deve presentare l’apposita dichiarazione al Comune per divenire “intestatario” della TARI e vedersi così notificata la relativa richiesta di pagamento, effettuando il versamento dovuto nei termini e modalità definite dal proprio comune di residenza, una volta all’anno.

Dichiarazione TARI

La dichiarazione TARI è obbligatoria per il Contribuente e deve essere presentata entro 90 gg dalla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, anche della data da accettazione dell’eredità in caso di  decesso dell’intestatario. La dichiarazione, o ‘iscrizione’ si attua mediante l’apposita modulistica messa a disposizione del Contribuente; nella maggior parte dei comuni è normalmente consentita la presentazione entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di trasferimento/trasloco/nuova residenza.

Ogni comune ha la sua modulistica, ma vi sono dati obbligatori che nella dichiarazione devono essere sempre indicati:

  • dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare;
  • numero degli occupanti l’immobile;
  • dati catastali dell’abitazione (categoria, foglio, particella, subalterno, rendita catastale);
  • superficie calpestabili dei locali;
  • nome e dati anagrafici della persona a cui intestare l’utenza;
  • indirizzo di residenza o recapito dell’intestatario dell’utenza;
  • indicazione della tipologia dell’utenza (per esempio residente, non residente);
  • nel caso di attività economica, indicare, anche, la denominazione, partita IVA e la planimetria dei locali;
  • se aventi diritto a riduzioni, ai sensi del vigente regolamento comunale, allegare anche la relativa documentazione che comprova tale diritto;

Se l’utente non presenta la dichiarazione TARI incorrere in una sanzione da parte del Comune, di entità  variabile sia in funzione della tipologia e gravità dell’infrazione, che si tratti di omessa denuncia oppure infedele denuncia.