L’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo necessari per la compensazione del credito maturato dai sostituti d’imposta in materia di Bonus Natale 2024.


L’indennità introdotta dal Decreto-Legge 113/2024 rappresenta una misura di supporto pensata per sostenere i lavoratori più vulnerabili e le loro famiglie in un contesto economico difficile.

L’articolo 2-bis del testo, convertito con modifiche dalla Legge n. 143/2024, prevede infatti un’indennità di 100 euro, rapportata al periodo lavorato, da distribuire entro l’anno ai dipendenti che ne abbiano diritto e presentino richiesta. L’obiettivo della misura: alleggerire il carico economico dei dipendenti in situazioni di disagio, facilitando al contempo i sostituti d’imposta attraverso un sistema di compensazione rapido ed efficiente.

Le modalità di erogazione del bonus

Secondo quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo, l’indennità sarà erogata direttamente dai sostituti d’imposta insieme alla tredicesima mensilità per i lavoratori che ne faranno domanda. Questa somma aggiuntiva rappresenta un aiuto concreto per i dipendenti che, trovandosi in specifiche situazioni economiche, possono accedere a questo incentivo senza ulteriori iter burocratici o ritardi.

Qui trovate tutte le FAQ sul bonus predisposte da NoiPa.

Recupero dell’importo tramite credito d’imposta

I sostituti d’imposta che provvederanno all’erogazione dell’indennità riceveranno a loro volta un rimborso sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione a partire dal giorno seguente al pagamento del bonus. Questo meccanismo garantisce pertanto un flusso agevole di fondi senza incidere sul bilancio aziendale.

Compensazione Bonus Natale 2024, disponibili i codici tributo

Con la risoluzione n. 54/E, l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo necessari per la compensazione del credito maturato dai sostituti d’imposta. Tali codici dovranno essere utilizzati nella compilazione dei modelli F24 e F24 EP (Enti Pubblici) per semplificare la registrazione e il recupero delle somme versate.

Nel dettaglio:

  • Codice 1703 per il modello F24, da riportare nella sezione “Erario” alla voce “importi a credito compensati” o “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno in cui è stato erogato il bonus.
  • e Codice 174E per il modello F24 EP, anch’esso indicato nella sezione “Erario” e con le medesime modalità di compilazione. Nel campo “riferimento B” andrà inserito l’anno di erogazione del bonus, utilizzando il formato “AAAA”.

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Qui il documento completo.