Di recente, è tornata alla ribalta la questione della rilevanza dei contributi figurativi ai fini dell’accesso alla pensione anticipata, a seguito di due sentenze della Suprema Corte di Cassazione.


Le pronuncie numero 24916 e 24952 hanno infatti ribaltato un precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, fortemente consolidato in materia.

La pensione anticipata, introdotta con la riforma Monti-Fornero del 2011 (d.l. 201/2011), richiede, ai sensi del co. 10 dell’art. 24 d.l. cit.:

  • 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne;
  • 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

La norma infatti dispone: “l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne”.

Alternativamente, ai sensi del co. 11, è possibile accedere alla pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 63 anni di età, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa). La norma recita: “il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva”.

Cosa cambia per l’accesso alla pensione anticipata?

In passato, secondo l’interpretazione prevalente, l’accesso alla pensione anticipata ai sensi del co. 10 era subordinato ad un sotto-requisito di 35 anni di contribuzione effettiva, escludendo da tale calcolo i contributi figurativi derivanti da disoccupazione, maternità o malattia (come invece fa esplicitamente il co. 11).

La sentenza della Cassazione n. 30265 del 2022 aveva confermato questa impostazione, sostenendo che la riforma Monti-Fornero si poneva come obiettivo la sostenibilità del sistema previdenziale italiano. Proprio per questo motivo, i giudici di legittimità avevano stabilito che per accedere alla pensione anticipata, a livello di anzianità contributiva si dovesse tenere in considerazione solamente la contribuzione effettiva e non anche quella figurativa. Pertanto, una lavoratrice con 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contributi figurativi, non avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata senza aver accumulato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

Il rapporto tra contributi figurativi e pensione anticipata

I contributi figurativi sono contributi “fittizi”, cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore, che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, d’ufficio o su richiesta del lavoratore, senza alcun costo per quest’ultimo. Per tale motivo, si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.

Ebbene, come detto in apertura, due recenti sentenze della Cassazione (n. 24916 e n. 24952) hanno ribaltato questo orientamento.

In tali pronunce, la Corte ha affrontato l’interpretazione restrittiva che esclude i contributi configurativi dal calcolo dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata, avallata anche dalla sentenza 30265/2022. Dal 1° gennaio 2012, la pensione anticipata ha sostituito la pensione di anzianità per la maggior parte degli iscritti all’Inps. Fino al 2011, era possibile accedere alla pensione con 40 anni di contributi, o combinando età anagrafica e almeno 35 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2012, il decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ha innalzato il requisito contributivo a 42 anni e un mese (41 anni e un mese per le donne). Successive riforme e adeguamenti legati all’aspettativa di vita hanno aumentato i requisiti a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). I contributi conteggiati per l’accesso alla pensione anticipata erano solo quelli effettivi, escludendo quelli figurativi.

Le considetazioni della Corte di Cassazione

Per la Cassazione, questa interpretazione va respinta. Secondo gli Ermellini, infatti, il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è più valido, poiché escludere i contributi figurativi sarebbe illogico, considerando l’elevata quantità di contributi richiesta per la pensione anticipata.

La Corte chiarisce che la Riforma Fornero ha introdotto un nuovo trattamento pensionistico con criteri differenti rispetto alla pensione di anzianità, eliminando il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. Mancherebbe un riferimento normativo all’interno della disciplina previdenziale, in forza del quale i contributi figurativi non debbano essere computati ai fini del calcolo per l’accesso alla pensione anticipata. Invero, l’art. 24, co. 10 del d.l. n. 201/2011 non fa alcun riferimento all’effettività della contribuzione, limitandosi a indicare la contribuzione “utile”, contrariamente al co. 11, ove è previsto che, per accedere alla pensione anticipata, con riferimento ai lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, sono necessari almeno 20 anni di contribuzione “effettiva”. Per tali soggetti inoltre è richiesto un requisito anagrafico (attualmente 64 anni) e una soglia minima della rendita pensionistica. È chiaro quindi che, se il legislatore avesse voluto escludere dalla previsione di cui al co. 10 i contributi figurativi, l’avrebbe fatto chiaramente, come nella fattispecie di cui al co. 11.

Le conclusioni dei giudici

La Corte, quindi, richiama la sua precedente sentenza n. 30265 del 2022, con cui aveva adottato una lettura restrittiva delle norme, tenendo conto della finalità disincentivante del pensionamento anticipato perseguita dalla riforma. Tuttavia, gli Ermellini affermano che l’esclusione della contribuzione figurativa dall’ambito di applicazione del co. 10 (come invocata dall’INPS) avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, atteso l’ampiezza della contribuzione (ben 42 anni) richiesta per beneficiare della prestazione.

Pertanto, la Cassazione ha stabilito il seguente principio: “nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della legge n. 214 del 2011, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva”.

A sostegno di tale interpretazione, inoltre, vi è l’evoluzione del concetto di “contribuzione utile”, che a partire dal 2012, è stato esteso per includere anche i contributi figurativi, ritenuti validi per il requisito contributivo complessivo.