A quantificare i risarcimenti a carico dei dipendenti pubblici, per danno all’immagine della Pa in caso di assenze ingiustificate, è la sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sardegna, con la Sentenza 145/2024.


La giurisprudenza contabile si è espressa chiaramente in merito alle conseguenze per i dipendenti pubblici che, in modo intenzionale o per negligenza, manchino ai loro doveri lavorativi o si assentino ingiustificatamente dal posto di lavoro.

Nel caso in esame il procedimento risultava avviato a seguito di una segnalazione per un possibile danno erariale derivante da violazioni sull’effettiva presenza sul posto di lavoro di diversi dipendenti.

Dalle indagini delegate dalla Procura della Repubblica sarebbe emersa una situazione di diffusa illegalità che, ai fini
del danno all’Erario, rileverebbe per truffa conseguente a ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio e di conseguente danno all’immagine arrecato alla Pubblica amministrazione di appartenenza.

Assenze ingiustificate: quanto costano ai dipendenti pubblici?

Questa forma di inadempienza non rappresenta soltanto una violazione del contratto di lavoro, ma comporta anche un danno economico per l’amministrazione, che ha il diritto di essere risarcita. In questi casi, la somma che il dipendente è tenuto a restituire deve essere almeno pari all’importo della retribuzione erogata per il periodo in cui non ha adempiuto ai propri compiti.

Tuttavia, se l’assenza o la condotta inadeguata ha avuto ulteriori ripercussioni sul servizio offerto dall’ente, ad esempio compromettendo l’efficienza o la qualità del lavoro svolto, il risarcimento può includere anche danni aggiuntivi.

Le regole anti “furbetti”

Questa linea rigorosa è parte di un quadro normativo che stabilisce con chiarezza i diritti e i doveri dei dipendenti pubblici in relazione alle assenze. L’allontanamento dal posto di lavoro, infatti, è consentito solo in presenza di motivi specifici, come situazioni di emergenza o esigenze personali urgenti, e deve essere previamente autorizzato dall’amministrazione o regolato attraverso il contratto collettivo.

L’obbligo di monitorare e certificare la presenza in ufficio è centrale in questo sistema di controlli: la verifica della presenza fisica del lavoratore consente di legare la retribuzione al tempo effettivo di servizio, assicurando che il compenso rispecchi realmente il lavoro svolto. Gli strumenti di controllo automatizzati, laddove presenti, garantiscono trasparenza e precisione, eliminando ogni ambiguità e permettendo un monitoraggio puntuale di eventuali assenze non autorizzate.

Le sanzioni previsti dalla legge

Il Decreto Legislativo 165 del 2001, modificato nel 2009 per rafforzare i meccanismi di disciplina, introduce un ulteriore livello di deterrenza per le assenze ingiustificate. In particolare, esso sancisce sanzioni sia disciplinari sia penali nei casi in cui il dipendente dichiari falsamente la propria presenza in ufficio. Questo comportamento non è solo un illecito amministrativo ma può configurarsi anche come reato. Le conseguenze sono gravi: oltre a dover restituire la retribuzione indebitamente percepita, il dipendente può essere chiamato a risarcire l’amministrazione per il danno all’immagine subito. Tale risarcimento tiene conto del discredito che comportamenti di questo tipo arrecano all’ente pubblico, minando la fiducia dei cittadini nella trasparenza e nell’efficienza della pubblica amministrazione.

In sintesi, il sistema normativo e giurisprudenziale in vigore mira a tutelare l’integrità del servizio pubblico e a garantire che le risorse economiche vengano impiegate correttamente. Le norme introdotte obbligano i dipendenti pubblici a rispettare un alto standard di responsabilità e a rendere conto della propria presenza in ufficio, con l’obiettivo di evitare ogni abuso e di assicurare ai cittadini servizi efficienti e affidabili.

L’art. 55 quinquies del decreto legislativo 165/2001

L’art. 55-quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 disciplina le false dichiarazioni sulla presenza o l’assenza dal lavoro nel settore pubblico. In sintesi:

  1. Sanzioni penali: il dipendente pubblico che falsifica la propria presenza in servizio, alterando i sistemi di controllo o usando altre modalità ingannevoli, o che giustifica l’assenza con un certificato medico falso, rischia da uno a cinque anni di reclusione e una multa tra 400 e 1.600 euro. Questa pena vale anche per il medico e chiunque aiuti a commettere il reato.
  2. Risarcimenti: oltre alle responsabilità penali e disciplinari, il dipendente è tenuto a risarcire il danno economico (retribuzione percepita durante le assenze ingiustificate) e il danno d’immagine subito dall’amministrazione.
  3. Conseguenze per il medico: se il medico viene condannato per aver rilasciato certificati falsi, può essere radiato dall’albo, licenziato o perdere eventuali convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.
  4. Sanzioni per mancato controllo: il responsabile dell’ufficio deve vigilare sulle assenze per malattia e, in caso di negligenza, può subire una riduzione della retribuzione di risultato fino all’80%, oltre ad altre sanzioni disciplinari.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.