Costituzionalmente illegittimo il lungo commissariamento delle ex Province siciliane: sentenza prevista ma principi disattesi dall’assemblea regionale: l’approfondimento curato dal Dott. Luciano Catania, segretario del Comune di Enna.


La prevista pronuncia della Corte Costituzionale

Era già tutto previsto, fino al punto che si sapeva che la Corte Costituzionale avrebbe detto quelle cose che ci ha detto.

Era già tutto previsto, come nella bella canzone di Riccardo Cocciante, che fa da colonna sonora all’altrettanto bel film di Paolo Sorrentino “Parthenope”.

La sentenza n. 136 del 6 luglio 2023

Era già tutto previsto, perché che i lunghissimi commissariamenti degli enti di area vasta fossero costituzionalmente illegittimi, la Corte lo aveva già sancito a chiare lettere con la sentenza n. 136 del 6 luglio 2023, decidendo in merito alla lunga catena di rinvii disposti dal legislatore regionale che ha fatto sì che le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali – che la L.R. Siciliana n. 15 del 2015 aveva originariamente previsto dovessero svolgersi fra il 1 ottobre e il 30 novembre 2015 – […] ancora non abbiano avuto luogo. Una tale situazione si palesa, anzitutto, in contrasto con gli artt. 5 e 114 Costituzione.

Attraverso la prolungata sequenza di rimandi e differimenti, la Regione Siciliana ha sospeso la democrazia e negato il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo – che non viene meno nel caso di elezioni di secondo grado – e che rappresenta un “tratto essenziale e caratterizzante” (sentenza n. 286 del 1997, punto 8 del Considerato in diritto).

… In definitiva, attraverso interventi puntuali e continui …, il legislatore regionale ha di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in spregio a quanto prescritto dagli artt. 5 e 114 Cost.

L’art. 13, comma 43, della L.R. Siciliana n. 16 del 2022, pertanto, in assenza di qualsivoglia ragione, consolida, prolunga e aggrava la situazione di sostanziale disconoscimento degli obblighi contenuti negli artt. 5 e 114 Cost. che caratterizza l’assetto delle autonomie locali in Sicilia ormai da numerosi anni. Deve essere quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., l’art. 13, comma 43, della L.R. Siciliana n. 16 del 2022, che ha prolungato di un anno una situazione in contrasto con la Costituzione.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 136/2023, bocciava l’operato dell’Assemblea Regionale Siciliana ed affermava A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale.

L’annullamento delle elezioni del 15 dicembre 2024

L’Assemblea Regionale Siciliana ha, per un anno, sottovalutato il dettato della sentenza n. 136/2023 della Corte Costituzionale ed ignorato l’invito a porre rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso le elezioni di secondo livello, che erano state fissate con rilevante indugio solo al 15 dicembre 2024.

Il Parlamento siciliano, tenendo in scarsa considerazione la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella seduta di martedì 29 ottobre scorso, ha approvato (28 voti favorevoli e 22 contrari) un emendamento al disegno di legge sull’urbanistica (materia assolutamente non omogenea) ed ha rinviato ancora una volta le consultazioni per gli enti di area vasta.

Il differimento delle elezioni travolge il decreto di indizione delle elezioni al 15 dicembre 2024 e, dopo la pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali provvederà all’annullamento del provvedimento.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 31 ottobre 2024

Il corto circuito istituzionale si è acuito con la pubblicazione di una seconda sentenza della Corte Costituzionale sull’illegittimità delle proroghe approvate dall’Assemblea Regionale Siciliana.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 172, depositata il 31 ottobre 2024 (due giorni dopo la nuova ulteriore proroga), ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Regione Siciliana.

La legge della Regione Siciliana n. 6/2023, che aveva – per l’ennesima volta – ulteriormente differito le elezioni degli organi dei Liberi consorzi comunali (corrispondenti, in Sicilia, alle province) e dei Consigli metropolitani, contestualmente prorogando la gestione commissariale degli stessi enti, è tornata a violare gli articoli 5 e 114 della Costituzione ed è, pertanto, anch’essa costituzionalmente illegittima.

Il Comune di Enna aveva impugnato di fronte al TAR quattro decreti del Presidente della Regione di nomina e di proroga dei commissari straordinari per il proprio Libero consorzio. Il TAR ha rilevato che i primi tre decreti erano stati adottati sulla base della legge n. 26 del 2022, che aveva prorogato per la sedicesima volta le elezioni, ma era stata già dichiarata incostituzionale con sentenza n. 136 del 2023. L’ultimo decreto si fondava invece sulla legge n. 6 del 2023, promulgata il giorno prima del deposito della sentenza n. 136 del 2023, che aveva disposto il diciassettesimo rinvio.

Conseguentemente, il TAR aveva inviato gli atti alla Corte costituzionale, chiedendo che anche quest’ultimo rinvio fosse dichiarato incostituzionale.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i principi già espressi nella precedente sentenza n. 136 del 2024, nella quale aveva esortato la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni.

La Corte ha nuovamente sottolineato come i continui rinvii delle elezioni, che si succedono dal 2015, abbiano sinora impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, prorogando gestioni commissariali incompatibili con la loro natura di enti territoriali autonomi e costituzionalmente necessari.

L’avvenuta indizione delle elezioni al 15 dicembre 2024 aveva costituito la difesa della Regione Sicilia nel nuovo procedimento per illegittimità costituzionale.

Il Comune di Enna aveva impugnato l’ultimo di una lunga serie di decreti con il quale il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica, aveva nominato il Commissario Straordinario per la gestione del Libero Consorzio Comunale, chiedendone l’annullamento, “previa rimessione – ove ritenuta necessaria – alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla violazione da parte dell’art. 13, comma 43, della L.R. n°16/2022 degli artt. 1,3,5 e 114 della Costituzione”.

La Regione Sicilia aveva eccepito l’assenza in capo al Comune di Enna delle condizioni dell’azione, ovvero titolarità di una posizione giuridica sostanziale (interesse legittimo) tutelabile, legittimazione a ricorrere e interesse a ricorrere.

Il Tar, invece, ha affermato la legittimazione del Comune ad agire vantando una situazione soggettiva qualificata e differenziata – riferibile tanto alle facoltà relative all’elettorato attivo e passivo attribuite ai propri organi quanto alla titolarità della rappresentatività popolare della quale è indubbiamente portatore e che, attraverso il meccanismo elettivo di secondo grado, è chiamato ad esprimere nei costituendi organi del Libero Consorzio Comunale – soggetta a lesione diretta ed immediata dal continuo rinvio dell’attuazione delle norme in parola.

L’impugnativa, inoltre, secondo l’ente resistente avrebbe avuto ad oggetto un atto politico, ossia l’art. 1 della L. r. n. 6/2023, non appuntandosi alcuna censura nei confronti del provvedimento impugnato (D.P. Reg. n. 566/2023). Secondo la Regione il provvedimento di nomina impugnato dovrebbe comunque configurarsi come atto di c.d. “alta amministrazione”, il cui sindacato in sede giurisdizionale è circoscritto alla manifesta illogicità formale e procedurale.

Tesi sconfessata dai giudici amministrativi che rilevavano che il decreto del Presidente della Regione impugnato costituisce oggetto di specifica censura propria di illegittimità (costituzionale) derivata.

Il Decreto Presidenziale anche se connotato da assai ampia discrezionalità in ordine alla scelta della persona fisica destinata ad ottenere l’incarico commissariale, deve comunque rispettare i limiti e le finalità poste dalla legge e, pertanto, è anch’esso soggetto al sindacato giurisdizionale di legittimità imposto dall’art. 113 Cost., ragione per cui è impugnabile con gli strumenti tipici del processo amministrativo. Circostanza ben nota all’amministrazione regionale che ha previsto all’art. 3 dello stesso Decreto che: “Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione”.

La sospensione della democrazia con la L.r. n. 15/2015

Con la legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014, sono stati istituiti nove tra Città metropolitane e Liberi Consorzi Comunali coincidenti con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani “per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta”.

Successivamente, con la legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, la Regione Sicilia ha dato seguito all’obbligo di riordino delle circoscrizioni provinciali disposto nella legge 56/2014 (legge Delrio). Nella suddetta legge regionale è previsto che “nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di vasta area, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali […] continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 e smi”.

Da allora, per più di nove anni, con innumerevoli leggi di proroga, le ex Province sono state guidate da commissari straordinari nominati dalla Regione, con la sospensione, di fatto, di qualsiasi scelta democratica, fosse di primo o di secondo livello. Le ultime consultazioni per la scelta dei vertici politici delle ex Province risalgono al 2010.

Era già tutto previsto e come largamente atteso la Corte Costituzionale ha dichiarato Valgono pertanto, anche rispetto all’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2023, le considerazioni già svolte da questa Corte, secondo cui, frapponendo un perdurante ostacolo alla costituzione degli organi elettivi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e prorogando contestualmente il commissariamento delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi, il legislatore siciliano è venuto meno al dovere, scaturente dagli artt. 5 e 114 Cost., di istituire gli enti di area vasta nel rispetto della loro autonomia, stanti la «natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come “costitutivi della Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost.».


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna