Il decreto correttivo dell’armonizzazione contabile ha introdotto aggiornamenti nei principi contabili relativi alle opere pubbliche: le modifiche si allineano al nuovo Codice degli Appalti emanato con il Dlgs 36/2023.
Si ricorda che per armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio si intende un processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili.
Per gli enti territoriali la riforma contabile è definita dal D.Lgs. n. 118 del 2011 che ha profondamente ridisegnato l’ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, avviando un percorso di riforma fondato sulla trasparenza e sulla corretta rappresentazione della situazione finanziaria, economico e patrimoniale.
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.
Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile.
Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che prevede l’approvazione del bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all’allegato n. 9 al medesimo decreto.
Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).
Armonizzazione contabile e opere pubbliche: ci si allinea al Codice Appalti
Si introducono in particolare nuove modalità di registrazione contabile e un calendario di attuazione per bilanci e rendiconti, con l’obiettivo di rendere i processi più trasparenti e adeguati alla nuova normativa.
Modifiche immediate e attuazione progressiva
Il decreto stabilisce che le nuove norme contabili siano applicabili fin dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, mentre le modifiche agli schemi di bilancio entreranno in vigore dal 2026. Più precisamente:
- Schema di bilancio di previsione: operativo a partire dal triennio 2026-2028.
- Schema di rendiconto: le novità entreranno in vigore con il rendiconto 2026, tranne le disposizioni sugli equilibri di bilancio, che saranno valide già dal rendiconto 2025.
Adeguamento ai principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Tra le novità più rilevanti, il decreto fa riferimento all’articolo 5 del Dlgs 36/2023, che stabilisce tempi precisi per l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, parte integrante della pianificazione lavori. Una volta adottato, il programma triennale e l’elenco annuale devono essere pubblicati sui siti ufficiali delle stazioni appaltanti e segnalati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Inoltre, per favorire la partecipazione pubblica, è consentita la presentazione di osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione, dopo i quali il programma viene approvato definitivamente, garantendo trasparenza e accessibilità tramite formati open data.
Registrazione contabile delle spese per lavori pubblici
La spesa per le opere pubbliche dovrà essere registrata in bilancio secondo precise modalità:
- lavori in amministrazione diretta: inseriti in bilancio senza necessità di includerli nel programma triennale;
- affidamenti a terzi per importi inferiori alla soglia di 150.000 euro: anch’essi inseriti senza obbligo di preventivo inserimento nel programma;
- progetti di importo superiore alla soglia stabilita: una volta inseriti nel programma triennale, potranno essere contabilizzati nel titolo II del bilancio con una gestione finanziaria potenziata.
Aspetti relativi alla progettazione e alla programmazione finanziaria
Per garantire una corretta classificazione delle spese di progettazione, gli stanziamenti destinati agli oneri progettuali, sia interni che esterni, dovranno essere attribuiti alle procedure di affidamento dei lavori. La registrazione è richiesta anche per le spese preliminari alla progettazione, che devono essere specificate nei documenti di programmazione dell’ente, come il Documento Unico di Programmazione (DUP) o altri piani simili. Gli stipendi del personale impegnato nella programmazione sono invece registrati come spese correnti.
In situazioni in cui le spese sono coperte da entrate attese nello stesso esercizio, il bilancio registra distintamente queste entrate e le spese correlate; in caso contrario, le coperture vengono gestite tramite il fondo pluriennale vincolato.
Appalti tramite Centrali di Committenza e Soggetti Aggregatori
I principi contabili aggiornati si applicano anche quando le amministrazioni si avvalgono di centrali di committenza o aggregatori qualificati. In questi casi:
- la stipula di convenzioni tra le parti formalizza le obbligazioni contabili;
- i fondi pluriennali vincolati possono essere mantenuti in bilancio fino alla stipula del contratto di appalto;
- gli impegni di spesa sono registrati nel bilancio dell’ente che riceve l’opera, seguendo il principio della competenza finanziaria, in particolare negli accordi quadro.
Le nuove regole introdotte mirano a rafforzare la gestione finanziaria e rendicontuale delle opere pubbliche, assicurando una maggiore precisione contabile, trasparenza nelle procedure e conformità alle recenti normative sui contratti pubblici.